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Responsabilità della Pa per lesione di interessi legittimi da atto illegittimo: la colpa va provata

di Guido Befani

Nel giudizio instaurato nei confronti della Pa per l'accertamento della responsabilità per lesione degli interessi legittimi pretensivi, occorre procedere all'autonoma verifica della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria azionata e, segnatamente, all'accertamento, in concreto ed "ex ante", della colpa della Pa, non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo. È quanto afferma la I Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9 novembre 2018, n. 28798.

L’approfondimento
La Corte di Cassazione è intervenuta sui presupposti per il risarcimento della lesione di interessi legittimi pretensivi nel caso di diniego di rilascio di maggiore volumetria nel permesso di costruire.

La decisione
Nel rigettare il ricorso, il Collegio ha avuto modo di rilevare come in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della Pa al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 Cc il giudice deve procedere in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini:
a) accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a tini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto);
c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della Pa;
d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della Pa, non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo.
Per il Collegio, infatti, nel giudizio instaurato nei confronti della Pa per l'accertamento della responsabilità per lesione degli interessi legittimi pretensivi, occorre procedere all'autonoma verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria azionata e, segnatamente, all'accertamento, in concreto ed "ex ante", della colpa della Pa.
Nella specie, nella sentenza impugnata, si è negato il diritto al risarcimento del danno in capo al Comune, per il diniego di maggiore volumetria nella concessione edilizia, avendo i giudici di merito escluso, con motivazione non illogica e plausibile, l'illiceità dei diniego amministrativo alla luce del quadro normativo e del contesto fattuale allora sussistente.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che i vizi motivazionali, formulati in relazione a tutti i motivi di ricorso, sono inammissibili, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 360 n. 5 Cpc, per mancata individuazione degli specifici fatti storici decisivi, oggetto di discussione tra le parti, non esaminati dalla Corte d'appello e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

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