Amministratori

Solo spese vive al Comune rappresentato in giudizio da un funzionario delegato

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31860/2018, nell’accogliere il ricorso di un cittadino nei confronti di un Comune, ha affermato che l'ente pubblico che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando è in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento delle spese di liti.

Il contenzioso
Il tribunale, riformando la sentenza del giudice di pace, aveva annullato la comunicazione (articolo 126 del Dlgs 285/1992) del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2010, con la quale era stata disposta la variazione del punteggio della patente di guida di un cittadino.
Il tribunale, inoltre, aveva regolato le spese di entrambi i gradi del giudizio condannando il cittadino a rifondere il Comune per complessivi mille euro. Nel ricorso per Cassazione il cittadino ha censurato la sentenza del Tribunale perché il giudice aveva liquidato in favore del Comune spese legali anche in relazione al primo grado, durante il quale l'ente territoriale non era stato assistito da un avvocato, essendosi limitato alla sola produzione documentale.
Inoltre, ha contestato il fatto che la sentenza ha quantificato le spese liquidate in favore del Comune senza specificare il computo per gradi e, comunque, oltre il massimo consentito per il grado d'appello.

L'analisi della Cassazione
Per la Corte di cassazione il primo motivo di ricorso è fondato. I giudici di legittimità osservano che la Cassazione ha reiteratamente affermato che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario specificamente delegato, «non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in questo caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota». Per i giudici di legittimità, se mancano le indicazioni delle spese vive effettivamente sborsate per il primo grado, al Comune devono essere rimborsate solo le spese legali dell'appello, considerando il valore e la qualità della causa, nonché delle attività espletate.

La sentenza della Corte di cassazione n. 31860/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©