Amministratori

Vendita di preziosi, Conferenza dei servizi obbligatoria solo se in una media o grande struttura

di Pippo Sciscioli

Il ministero dell'Interno, con la circolare n. 16358/2018, detta nuove prescrizioni a Comuni e questure per la vendita di oggetti preziosi snellendo le procedure in conformità al decreto Scia 2 (Dlgs 222/2016). Il decreto, nella tabella A, al punto A 35 distingue l'attività di vendita in tre tipologie e cioè a seconda che avvenga:
• in un esercizio di vicinato (avente superficie di vendita fino a 250 mq);
• in una media struttura di vendita (oltre 250 mq e fino a 2500 mq) o in una grande struttura di vendita (oltre i 2500 mq);
• nell'ambito di un'attività commerciale già avviata.
Nel primo caso, sarà sufficiente presentare al Suap del Comune la Scia unitamente all'istanza per la vendita di preziosi di competenza della questura in base al Tulps, con la particolarità che, trattandosi di Scia condizionata, la vendita potrà essere svolta solo dopo il formale rilascio della suddetta autorizzazione questorile.
Nel secondo caso, sarà necessaria sia l'autorizzazione della questura, che il Comune dovrà acquisire, sia l'autorizzazione per la media o grande struttura da parte del Comune.
Infine, nel terzo caso, sarà sufficiente soltanto l'autorizzazione del questore.

La conferenza di servizi
La particolarità sta nel fatto che il Dlgs 222/2016 prevede che il Comune sia tenuto a indire, entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione, la conferenza di servizi con la questura per il rilascio del titolo autorizzativo di competenza. Tuttavia, precisa la circolare del Viminale, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 2180/2018, la conferenza di servizi decisoria evocata dal decreto non va convocata sempre ma solo nell'ambito di un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un provvedimento espresso del Comune. E cioè solo quando l'attività di vendita di preziosi avvenga in una media o grande struttura di vendita e non nei casi di esercizi di vicinato e di attività già avviate.

L’esercizio di vicinato
In particolare, prosegue la circolare, nel caso di vendita di preziosi in esercizi di vicinato, l'interessato dovrà presentare l'istanza per l'autorizzazione di pubblica sicurezza al Suap che la trasmetterà al questore contestualmente alla Scia per l'avvio dell'esercizio, senza per questo convocare la conferenza di servizi. L'inizio dell'attività di vendita è condizionato esclusivamente al rilascio dell'autorizzazione da parte del questore, poiché la Scia, per espressa previsione dell'articolo19 comma 6-ter della legge 241/90 non è un provvedimento amministrativo bensì un atto privato.

La circolare del ministero dell’Interno n. 16358/2018

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