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Accertamenti comunali, il ministero legittima la notifica effettuata da poste private

di Pasquale Mirto

Gli atti di accertamento comunale possono essere notificati con raccomandata semplice, con ricevuta di ritorno, al pari delle cartelle di pagamento, modalità di notifica recentemente legittimata anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175/2018.
Alcune pronunce della Corte di cassazione hanno, però, ritenuto che la notifica degli atti di accertamento possa avvenire solo mediante il servizio universale di Poste italiane e non con licenziatari privati. Di diverso avviso, invece, il Mise che lo scorso 6 dicembre ha risposto a un licenziatario privato confermando invece la legittimità della notifica fin dall'entrata in vigore del Dlgs 58/2011.

Le indicazioni del ministero
Il Mise richiama la delibera dell'Agicom n. 77/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per il rilascio delle licenze per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada, dove si è proprio affrontato il problema dei contrasti giurisprudenziali sorti sulla regolarità delle notifiche di atti amministrativi effettuati con licenziatari privati. Secondo l'Autorità, con l'entrata in vigore del Dlgs 58/2011 si è liberalizzato il servizio di spedizione con raccomandata ordinaria e quindi possono essere utilizzati le poste private nei casi in cui il legislatore abbia previsto modalità di notifica diretta. La modalità è prevista, si precisa nella delibera, sia per gli atti di accertamento tributari che per atti del contenzioso tributario, per quanto disposto dall'articolo 16 del Dlgs 546/1992, che al comma 3 prevede espressamente che la notifica può essere effettuata «anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento».

Gli orientamenti della Cassazione
Ad avviso dell'Autorità, poi, le pronunce della Corte di cassazione «si riferiscono ad invii effettuati, e dunque a notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 2011, in un contesto normativo, per come già detto, del tutto differente caratterizzato da un'area di riserva molto più estesa».
In realtà, la giurisprudenza di legittimità si è occupata non solo di atti di accertamento notificati successivamente al 2011, ma anche di ricorsi notificati con poste private, ritenendo sempre tali notifiche come inesistenti (Cassazione n.234/2018, n. 2173/2018, n. 7676/2018, n. 8089/2018), anche se parte della stessa giurisprudenza di legittimità sembra essersi accorta dell'errore, ritenendo necessario «un intervento nomofilattico della sezione ordinaria in punto di persistenza o meno della riserva in favore del fornitore del servizio universale riguardo all'invio raccomandato di atti», con riferimento ad atti notificati successivamente all'entrata in vigore del Dlgs 58/2011 (Cassazione nn. 11351 e 12152/2018).
In realtà, sembra che le prime pronunce di Cassazione abbiamo posto sullo stesso piano le raccomandate semplici e le notifiche delle contravvenzioni stradali e quelle degli atti giudiziari ai sensi della legge 890/198, rilevando che la liberazione disposta dalla legge 124/2017, con decorrenza 10 settembre 2017, coinvolga tutte queste notifiche, tant'è che nelle sentenze si dà della persistenza della riserva a Poste italiane fintanto che non saranno rilasciate le nuove licenze individuali.
Con decreto del Mise 19 luglio 2018 sono state disciplinate le procedure di rilascio delle licenze individuali, ma solo con riferimento ai servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, perché le notifiche con raccomandata ordinaria erano già liberalizzate da sette anni.

La risposta del ministero

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