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Affidamento di servizi legali, la Corte dei conti fa il punto sulle regole da rispettare

di Vincenzo Giannotti

L'Anac ha di recente approvato le linee guida n. 12/2018 precisando in dettaglio la disciplina applicabile all'affidamento di servizi legali, a seguito del nuovo codice dei contratto. Pertanto, dall'entrata in vigore del Dlgs 50/2016, il singolo incarico di patrocinio legale, conferito in relazione a una specifica lite, è sottoposto al regime disciplinato dall'articolo 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di quel procedimento. Inoltre, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità. In sintesi, queste indicazioni escludono la possibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 144/2018 fa il punto sulle regole da rispettare.

Autosufficienza della struttura interna
Gli enti locali provvisti di avvocatura interna hanno l'obbligo di verificare l'impossibilità, da parte del personale interno, a svolgere l'incarico. L’accertamento deve essere effettuato mediante una rigorosa procedura che stabilisca l'impossibilità da parte delle professionalità interne, a svolgere l'incarico, in ragione del loro documentato carico di lavoro e non solo in merito all'assenza di professionalità specifiche negli argomenti oggetto di affidamento.

Costituzione di elenchi di operatori qualificati
Con le linee guida n. 12/2018, l'Anac ha indicato come necessaria l’istituzione di elenchi di operatori qualificati, a seguito di una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dai quali selezionare gli operatori che saranno invitati a presentare offerte. Gli elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza e non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti. Il collegio contabile ricorda come la scelta di legali all'esterno degli elenchi non potrebbe essere giustificata dall'assoluta particolarità della controversia se non nei limiti in cui sia stata accertata e rigorosamente motivata l'assenza, negli elenchi, di professionisti idonei a svolgere l'incarico, per non costituire una modalità elusiva per affidare un incarico in via fiduciaria.

Possibilità di affidamenti diretti
Secondo il collegio contabile la scelta del legale esterno in via fiduciaria potrebbe avvenire in ristrette condizioni oggettive puntualmente da motivare. Una prima possibilità di affidamento diretto potrebbe essere giustificata, in assenza di un elenco, dalla oggettiva impossibilità di effettuare una procedura comparativa, per ragioni di urgenza non derivanti da inerzia dell'ente, mentre in presenza di un elenco l'affidamento deve avvenire esclusivamente all'interno di questo. Una seconda possibilità di affidare in via diretta l'incarico potrebbe essere giustificata nel caso in cui si sia in presenza di una consequenzialità tra incarichi, come in caso dei diversi gradi di giudizio, purché opportunamente inserita in via preventiva nell'avviso di conferimento iniziale.

Obbligo di pubblicazione degli incarichi affidati
Da ultimo, il collegio evidenzia l'obbligo di pubblicazione anche per gli incarichi legali (articolo 15 del Dlgs 33/2013), sul sito della trasparenza dell'ente, con correlata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Pertanto, gli atti di conferimento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, debbono essere pubblicati entro tre mesi dall'attribuzione dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

La delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 144/2018

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