Amministratori

Piano di sviluppo rurale, non è possibile per la Pa ricorrere al soccorso istruttorio

di Emanuele Guarna Assanti

In relazione al Programma di sviluppo rurale (Psr) per la Calabria 2014-2020, l’omissione riguardante la documentazione fotografica ex ante dei luoghi di realizzazione di un fabbricato ai fini dell’attività agricola non è sanabile mediante un’azione dell’Amministrazione che vada ad integrare le lacune essenziali della domanda di agevolazione con altri documenti pur nella sua disponibilità o che possa comunque dar corso al soccorso istruttorio. È quanto afferma il Tar Catanzaro con la sentenza del 13 dicembre 2018, n. 2133.

La vicenda
Nel caso in esame, il ricorrente partecipava alla procedura per ottenere per l’anno 2016 le agevolazioni previste dal Piano di sviluppo rurale per la Calabria per il periodo 2014-2020, relativamente al ‘Pacchetto Giovani’.
Il provvedimento impugnato lo escludeva dalla procedura in virtù della difformità del Business plan e della relazione tecnica e agronomica rispetto a quanto stabilito dalla lex specialis di gara, per l’assenza della documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati dagli interventi, e per il superamento della soglia del 40% dell’investimento per ‘spesa per fabbricato’.
Parte ricorrente eccepisce, tuttavia, che le informazioni collegate alle allegazioni omesse sarebbero facilmente acquisibili dalla Regione Calabria poiché contenute nel fascicolo elettronico, ex Dpr 503/1999, n. 503, tenuto dalla competente Camera di commercio.
Sarebbe dunque possibile nel caso in esame sanare il vizio della domanda sulla scorta del potere di soccorso istruttorio. Non optando per il suo esercizio, la Pa avrebbe dunque emanato una determinazione del tutto immotivata.

La decisione
Il Giudice amministrativo rigetta il ricorso. Infatti, osserva il Collegio, non sussiste alcun vizio motivazionale dell’impugnato provvedimento, il quale, al contrario, indica, in maniera sintetica eppure chiaramente intellegibile, le ragioni dell’esclusione.
Il progetto ed il piano degli investimenti proposti sono stati ritenuti dalla commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale non sindacabile, privi delle caratteristiche idonee a garantire il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda. Inoltre, l’omissione della documentazione fotografica dei luoghi, espressamente richiesta, ha precluso l’esame di idoneità del sito in ordine alla possibilità di recepire funzionalmente la nuova struttura aziendale.
Sulla scorta di un consolidato orientamento (si veda Tar Lazio, 15 settembre 2017, n. 9752) il Giudice stabilisce che non è accoglibile la tesi per cui, nell’ambito di una procedura concorsuale, l’amministrazione possa integrare le lacune essenziali della domanda di agevolazione con altri documenti pur nella sua disponibilità e, conseguentemente, dar corso al soccorso istruttorio.

La sentenza del Tra Abruzzo n. 357/2018

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