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Affidamento dei servizi legali, la Corte dei conti «frena» sulle indicazioni dell’Anac

di Elisa Venturini

Con la deliberazione n. 144/2018/VSGO la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei conti si discosta in modo significativo dalle linee guida definite dall’Anac nel documento n. 12/2018 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 19 dicembre). Ripercorrendo alcuni aspetti sul comportamento da tenere da parte delle pubbliche amministrazioni per l'affidamento dei servizi legali, la Corte dei conti per l'Emilia Romagna evidenzia chiaramente i limitati casi di corretto affidamento diretto del singolo patrocinio legale.
Con l'entrata in vigore del Dlgs 50/2016 il singolo incarico di patrocinio legale conferito in relazione a una specifica lite, secondo l'articolo 17, non è soggetto all'applicazione del codice dei contratti pubblici.
La delibera della Corte dei conti oltre a confermare l'orientamento consolidato (Corte dei conti Emilia Romagna n. 74/2017 e n. 105/2018) e fornire i corretti criteri per l'istituzione degli elenchi di operatori qualificati da parte delle Pa, mette alcuni “freni” alle istruzioni dell’Anac.

Le principali differenze
Nei casi di «assoluta particolarità della controversia», la Corte chiude all’Anac non ammettendo in presenza di elenchi di operatori qualificati l'affidamento di un incarico di patrocinio legale a un avvocato non inserito in quegli elenchi. La Corte ritiene che in quel modo si vanificherebbe la ragione che giustifica l'istituzione degli elenchi e cioè l'attuazione dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.
Per evitare di incorrere in una modalità elusiva, tenendo fermo il prerequisito di «assoluta particolarità delle controversie», secondo la Corte l'unica eccezione potrà consistere nell'accertare e motivare rigorosamente l'assenza di professionisti idonei a svolgere l'incarico.
Nel silenzio delle linee guida n. 12/2018 sull'affidamento di incarico in caso di urgenza, i magistrati della Corte dei conti della Sezione Regionale per l'Emilia Romagna ribadiscono (Corte dei conti Emilia Romagna n. 82/2018) la necessità di specificare la motivazione delle ragioni di urgenza, ricordando che la stessa non può derivare dall'inerzia dell'ente. In presenza di elenchi l'affidatario deve essere comunque individuato tra gli iscritti.
Per la Corte dei conti, il ricorso all'appalto di servizi per affidare la gestione del contenzioso o di rami di esso in modo continuativo o periodico potrebbe rivelarsi elusiva dei principi configurando anche un danno erariale, sia nel caso di piccole sia di grandi amministrazioni, se non subordinata a determinate verifiche preventive. Quindi, diversamente dall'apertura che sembrerebbe permettere l’Anac, l'appalto di servizi per la gestione del contenzioso deve ritenersi una modalità di affidamento residuale.
Le consulenze non collegate a una specifica lite, non escluse dall'articolo 17 del Dlgs 50/2016, possono essere affidate in base all'articolo 7, comma 6, del Testo unico sul pubblico impiego e pertanto non devono essere affidate tramite appalto di servizi, come invece ha sostenuto l’Anac.
La delibera mette un punto fermo anche sull'importanza della regolamentazione sull'affidamento dei patrocini legali all'esterno. La procedura di comparazione, per i magistrati della Corte, deve essere preceduta da un apposito documento in cui inserire il numero, il criterio di selezione dei soggetti e i metodi sulla base dei quali verrà effettuata la comparazione da parte delle Pa.

Il corretto affidamento diretto
Per la Corte i casi di affidamento diretto sono estremamente limitati e sono i seguenti:
• in caso vi siano effettive ragioni di urgenza e non siano stati istituiti gli elenchi di operatori qualificati, motivando in questo caso dettagliatamente l'incarico e applicando comunque criteri di rotazione;
• in caso di «assoluta particolarità delle controversie» accertando e motivando rigorosamente l'assenza di professionisti idonei a svolgere l'incarico iscritti all'elenco di operatori qualificati;
• in caso di conseguenzialità tra incarichi, come in ipotesi di diversi gradi di giudizio oggetto del servizio legale positivamente concluso, solo se l'amministrazione si è riservata questa possibilità già nell'avviso per il conferimento dell'incarico assicurando comunque l'equa ripartizione degli incarichi.
A questo punto le amministrazioni, in presenza di una linea giurisprudenziale della Corte dei conti che si discosta dalle linee guida Anac, dovranno decidere quale dei due soggetti seguire.

La delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 144/2018

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