Amministratori

Sì alla gestione diretta degli impianti sportivi

di Pippo Sciscioli

È legittima una deliberazione di consiglio comunale che autorizzi il sindaco e l'amministratore unico di una società in house del Comune a costituire una società sportiva dilettantistica a capitale interamente pubblico cui affidare in via diretta e senza gara la gestione della piscina comunale escludendo il precedente gestore privato. Il Tar Abruzzo, con la sentenza n. 357/2018, ha così dato ragione al Comune.

Premesso che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente in base all'articolo 826 del codice civile, ultimo comma, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività sportive costituendo peraltro opere di urbanizzazione secondaria secondo l'articolo 16, comma 8, del Dpr 380/2001, la loro gestione è indubbiamente un servizio pubblico. Come tale, essa può essere affidata all'esterno ad associazioni e società sportive secondo l'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002 ovvero, all'interno, mediante internalizzazione qualora l'ente disponga di organi interni idonei e dimostri la particolare convenienza economica.

Per organi idonei deve intendersi sia la società in house “pura” (articolo16 del Dlgs 175/2016), quando l'ente pubblico esercita su di essa il controllo analogo a quello che svolge sui propri uffici e a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico e che il capitale sia quasi interamente pubblico, sia la cosiddetta società in house a “a cascata”, cioè la società a partecipazione pubblica indiretta in cui il pacchetto azionario non è detenuto direttamente dall'ente pubblico di riferimento bensì indirettamente mediante una società a capitale interamente pubblico.

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