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Peculato d'uso, niente tenuità del fatto al carabiniere che usa la macchina di servizio per ragioni personali

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di Daniela Casciola

Esclusa l'applicazione della norma sulla particolare tenuità del fatto per il maresciallo dei Carabinieri che usa la macchina di servizio per ragioni personali. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 2006, depositata ieri.

La configurabilità del reato di peculato d'uso non dipende tanto dell'effettivo danno patrimoniale o dal fatto che la condotta sia stata reiterata. L'aver sottratto l'autovettura da quello che i giudici definiscono il «doveroso utilizzo istituzionale» giustifica la decisione di non riconoscere la particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del codice penale) né di accordare le attenuanti disciplinate dagli articoli 62, n. 4 e 323-bis del codice penale.

La particolare qualifica del soggetto coinvolto e la valenza non meramente patrimoniale dei reati in questione sono elementi che hanno consentito ai giudici di rigettare il ricorso del carabiniere e di escludere le attenuanti che avrebbero potuto ricorrere se il reato, valutato nella sua globalità, avesse presentato una gravità contenuta, considerata non solo l'entità del danno economico o del lucro conseguito ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento e dell'evento.

La sentenza della Corte di cassazione n. 2006/2019

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