Amministratori

Consigliere comunale, assenza ingiustificata se i certificati medici sono in copia e generici

di Aldo Milone

L'istituto giuridico della decadenza dal ruolo di consigliere comunale è stato oggetto della sentenza n. 422/2019 del Consiglio di Stato nella quale vengono enunciati alcuni rilevanti principi di diritto relativi all'ipotesi in relazione alla mancata partecipazione alle sedute consiliari.

La fattispecie
In base all'articolo 43 del Tuel, la mancata partecipazione alle assemblee dell'organo consiliare costituisce ipotesi specifica di decadenza dalla funzione di consigliere, la cui disciplina di dettaglio è demandata allo statuto dell'ente che ne regolamenta le procedure garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative dell'assenza.
La decisione di dichiarare decaduto un consigliere viene assunta con deliberazione del consiglio comunale che provvede successivamente a deliberare altresì la sua surroga in favore del primo candidato non eletto della medesima lista del decaduto.

Giurisdizione amministrativa
Trattandosi di situazione giuridica connessa alla carica elettiva, si è posta la questione circa il regolamento di giurisdizione adottabile per le controversie avverso le deliberazioni consiliari dichiarative della decadenza (e della surroga). Sebbene – in linea generale – i diritti di elettorato passivo in cui si controverta sulla sospensione o sulla decadenza dalla carica elettiva siano devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario, la fattispecie di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute consiliari è invece attratta alla giurisdizione amministrativa.
A parere del Consiglio di Stato, la fattispecie non si rivela in toto assimilabile alle ipotesi di decadenza per incompatibilità e ineleggibilità stabilite dagli articoli 68 e 69 del Tuel dal momento che non inerisce propriamente al diritto di elettorato passivo, bensì attiene alla legittimità della deliberazione consiliare relativa alle conseguenze della mancata partecipazione alle sedute, solo indirettamente investendo il munus elettivo.

La (in)idoneità delle certificazioni mediche
Posto che le circostanze da cui consegue la decadenza del consigliere comunale devono essere interpretate in modo restrittivo, data la limitazione che ne deriva allo svolgimento di una pubblica funzione, i magistrati di palazzo Spada hanno considerato un ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti in gioco (quello collettivo, all'effettività e continuatività della carica istituzionale, e quello individuale, all'esercizio delle prerogative di consigliere) la disposizione statutaria che, una volta rilevata l'assenza del consigliere da tre sedute consiliari, prevede un automatico effetto decadenziale, salvo che questi non provveda a fornire – entro un congruo termine – adeguate giustificazioni delle assenze. Quanto alla plausibilità di queste ultime, non risultano possedere i requisiti di idoneità giustificativa i certificati medici prodotti in copia e con contenuto generico. Invero, la documentazione probatoria non presenta certezza in ordine al tempo e all'orario del rilascio, non consentendo di stabilire se la concomitanza della visita medica risulti effettivamente tale da impedire in modo assoluto la partecipazione alla seduta consiliare. Inoltre, la loro genericità di contenuto e l'indicazione di uno stato di modesto malessere non permettono di valutare adeguatamente la indifferibilità della visita e la connessa impossibilità di presenziare al consesso pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 422/2019

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