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A fine mese va approvato anche il piano sulla performance

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di Paolo Canaparo

Il 31 gennaio è anche il termine per adottare il piano sulla performance. Il termine rimane nonostante il bilancio preventivo 2019 sia stato prorogato prima al 28 febbraio 2019 e poi al 31 marzo 2019. Con una circolare sull'aggiornamento annuale dei sistemi di valutazione, infatti, lo scorso 9 gennaio 2019 la Funzione pubblica ha evidenziato la necessità di comunicare tempestivamente le motivazioni dell'eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento proprio al Piano delle performance.
La mancata adozione di questo comporta peraltro due ordini di sanzioni: il divieto di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che vi abbiano concorso per omissione o inerzia, e il divieto all'amministrazione di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.
Si aggiunge, nei casi in cui la mancata adozione del piano sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo, che l'erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione.

Il ciclo della performance e l'anticorruzione
La conferma del termine per adottare il piano della performance è legata alla circostanza che il ritardo nella definizione degli obiettivi impedirebbe la corretta conclusione del ciclo valutativo e in radice l'erogazione degli istituti premiali.
D'altra parte se in assenza del bilancio preventivo si ritenesse impossibile definire gli obiettivi di performance significherebbe prendere atto che, nel periodo di riferimento, non vi siano le condizioni affinché il ciclo valutativo spieghi i propri effetti. L'adozione del Piano sulla performance assume centralità , peraltro, anche rispetto alla pianificazione anticorruzione. È del tutto evidente, infatti, l'esigenza di una piena integrazione tra le logiche della prevenzione della corruzione e gli strumenti di «programmazione e controllo» e di «misurazione e valutazione delle performance», all'evidente scopo di assicurare - proprio mediante l'individuazione e assegnazione esplicita di responsabilità, risorse e incentivi - il maggior grado possibile di efficacia attuativa di ciascun Ptpc. Ciò comporta, inevitabilmente, che questi ultimi debbano essere ricondotti alle logiche della performance, in termini di quantificazione dei risultati attesi in base ad indicatori specifici, che dovrebbero essere adeguatamente selezionati, opportunamente definiti ed efficacemente sfidanti.
Con la delibera del 22 novembre 2017 n. 1208 (Aggiornamento 2017 del Pna), l'Anac ha chiarito che l'analisi per le redazione del piano sulla performance è utile anche per il Ptpc (si veda il caso dell'analisi di contesto interno, laddove è richiesto un esame della struttura organizzativa o la stessa mappatura dei processi) e viceversa (il caso dell'individuazione dei responsabili delle misure e dei loro obiettivi nel Ptpc è necessario che sia considerato in termini di performance individuale e di struttura nel Piano delle performance).
L'Autorità ha evidenziato che la necessità di ottimizzare le analisi e i dati a disposizione delle amministrazioni non può comunque condurre a un'unificazione tout-court degli strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse. Proprio di queste differenze deve essere data chiara evidenza da parte delle amministrazioni. Infatti, per il Ptpc ciò che rileva è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, dall'altro, l'organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza.

Il piano sulla performance nei piccoli Comuni
La deliberazione della Corte dei Conti Sardegna n. 1/2018/PAR ha affermato che anche i Comuni con meno di 5mila abitanti, pur non essendo tenuti all'adozione del Peg, devono comunque redigere il piano delle performance. Data la ridotta dimensione di questi enti è una programmazione minimale, ma comunque necessaria, in quanto le norme in materia non hanno previsto aree di esenzione.
A ulteriore conferma di ciò la Corte ha richiamato le normative relative all'anticorruzione e alla trasparenza. In particolare ha ricordato che gli obiettivi indicati nel Ptpc sono formulati in collegamento con la programmazione dell'amministrazione, definita in via generale nel piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. Se un ente con meno di 5mila abitanti non redige piano sulla performance va comunque incotro a sanzioni.

Il ruolo dell'Oiv
La combinazione del Dlgs 97/2016 e del Pna 2016 accentua il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione rispetto alla prevenzione della corruzione, stabilendo che questi ultimi debbano verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Ptpc e quelli indicati nel piano performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.
Nella stessa prospettiva, inoltre, la legge 190/2012 prevede ora che l'Oiv verifichi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, che il Ptpc sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
Non vanno neppure dimenticati in tale logica i compiti di verifica dei contenuti della relazione del Rpct (che va trasmessa allo stesso organismo), anche allo scopo di riferire all'Anac, con la possibilità di chiedere allo stesso responsabile le informazioni e i documenti necessari per realizzare efficacemente il riscontro.

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