Amministratori

Elezioni, la contestazione delle operazioni di voto esclude la deduzione di vizi nella fase preparatoria

di Ulderico Izzo

Qualora si assuma l’illegittimità delle operazioni di voto e dunque dell’atto di proclamazione degli eletti, si deve fare ricorso all’articolo 130 C.p.a. e, pertanto, non si possono dedurre vizi attinenti alla fase preparatoria del procedimento elettorale, pena l’inammissibilità del ricorso. È quanto afferma il Tar Milano, con la sentenza n. 204/2019.

Il fatto
Viene impugnato, dinanzi al Giudice amministrativo lombardo, il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale di proclamazione degli eletti per il Consiglio provinciale di Lodi, con tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
I ricorrenti, in qualità di elettori (Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni della Provincia) hanno chiesto al Ga di annullare i provvedimenti impugnati poiché, a loro dire, sono state escluse due liste, di cui essi o facevano parte o erano anche presentatori, dall’Ufficio elettorale durante la fase preparatoria del procedimento elettorale.
Il Tribunale milanese ha dichiarato inammissibile il ricorso facendo leva sulla differenza delle procedure di rito descritte negli articoli 129 e 130 del Codice del processo amministrativo.

La decisione
Il Tar Lombardia ha reso una sentenza degna di rilievo e pregio giuridico, in quanto ha dato una interpretazione, costituzionalmente orientata, della disposizione contenuta nell’articolo 129 del c.p.a., risolvendo la controversia relativa alle elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Lodi e dichiarando inammissibile il ricorso.
La disposizione in parola afferma che sono impugnabili iprovvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio e per tali si intendono, per il Collegio giudicante, tutti gli atti immediatamente lesivi della fase preparatoria.
La ratio legis dell’articolo 129 è diversa da quella dell’articolo 130 che, invece, tende a tutelare la legittimazione attiva nei confronti di tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali.
Il ricorso è stato disatteso in quanto, nel precisare che la giustizia costituzionale ha chiarito che il diritto ad un voto libero (articolo 48 comma 2 Cost.) deve essere inteso anche come possibilità di esercitarlo in condizioni tali da determinare una scelta pienamente consapevole, in quanto basata su un quadro certo e comprensibile, il procedimento elettorale non può venire meno per vizi relativi alla fase preparatoria. Da ciò ne è derivata la inammissibilità del ricorso per violazione dell’articolo 129 c.p.a.: il ricorso, pur avendo formalmente ad oggetto l’esito delle elezioni dei Consiglieri provinciali, era in realtà diretto a contestare esclusivamente il provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale di due liste elettorali e non è stata mossa alcuna censura avverso il regolare svolgimento delle operazioni di voto ma solo ed esclusivamente avverso la decisione dell’Ufficio elettorale di non ammettere le suddette liste.

Conclusioni
La sentenza ha affrontato un tema delicato del processo elettorale rispetto al quale sarà interessante acquisire la posizione del Consiglio di Stato, che con molta probabilità sarà chiamato in causa.

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