Amministratori

Il consigliere comunale può impugnare una delibera solo se lede direttamente il suo mandato

di Alessandro Russo

Non sussiste legittimazione dei consiglieri comunali a impugnare atti che non siano direttamente lesivi dell'ufficio ricoperto.
Un consigliere di minoranza di un Comune alle porte di Milano aveva impugnato di fronte al Tar la delibera di adozione del Piano di governo del territorio, chiedendone l'annullamento, in quanto alla seduta del consiglio comunale aveva espresso il proprio voto favorevole anche un consigliere in conflitto di interessi, che, se si fosse astenuto, avrebbe determinato il venir meno del numero legale. Si era costituito il Comune eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale, non sarebbe stato legittimato a impugnare le deliberazione dell'organo di cui faceva parte.

Con la sentenza n. 153/2019, il Tar Lombardia ha rigettato il ricorso. Il collegio ha affermato che i consiglieri comunali non sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo, di regola, non è aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente.

Si può ipotizzare il ricorso dei singoli consiglieri comunali solo quando «vengano in rilievo atti incidenti in via diretta su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium».

Infatti il consigliere comunale gode di legittimazione attiva contro l'organo di cui fa parte solo quando eccepisce vizi che attengano:
1) a erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare
2) alla violazione dell'ordine del giorno
3) all'inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter consapevolmente deliberare
4) in generale, quando gli sia precluso, in tutto o in parte, l'esercizio delle funzioni.

La sentenza del Tar Lombardia n. 153/2019

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