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La mancata elezione non trova tutela risarcitoria

di Ulderico Izzo

La terza sezione civile della Suprema Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 2348, depositata lo scorso 29 gennaio, ha espresso il principio di diritto secondo il quale non trova ingresso alcuna tutela risarcitoria nei confronti del candidato alle elezioni politiche, che si ritiene danneggiato dalla mancata elezione, se non vi è stato, prodomicamente, un positivo, definitivo e specifico accertamento da parte della Camera dei deputati, in ordine alla irregolarità della proclamazione elettorale.

Il fatto
Un candidato alle elezioni politiche del 2001, aveva proposto ricorso alla Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati, contestando l’elezione, in suo luogo, di altro candidato per errori nello spoglio delle schede elettorali.
La Giunta aveva contestato l’elezione all’altro candidato, e da regolamento, il Presidente dell’organo camerale, fissava la seduta pubblica della stessa per la deliberazione sulla contestazione; la seduta non si era tenuta per mancanza del numero legale e, successivamente, la legislatura terminava con conseguente decadenza della Giunta senza che potesse essere adottata, a norma sempre del regolamento della Giunta stessa, una proposta di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.
Il non eletto adiva la giustizia ordinaria per ottenere il risarcimento del danno da mancata elezione.

La decisione
La sentenza in rassegna respinge la richiesta di tutela risarcitoria avanzata dal ricorrente; la Suprema Corte, con una ampia e analitica motivazione, ha evidenziato che l'attività della Giunta delle elezioni delle Camere, definita dall'articolo 66 della Carta come di «verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti» e dagli studi, nonché dalla prassi parlamentare, di «verifica dei poteri», non è soggetta ad alcun controllo esterno.
Infatti, il Giudice delle leggi ha precisato che, anche attraverso elementi di diritto pubblico comparato citati nella stessa decisione, nell’ordinamento giuridico italiano non esistono opzioni volte a prevedere forme di controllo giurisdizionale in senso stretto, affidate a tribunali a composizione mista (Giudici e Parlamentari) o alla Corte di cassazione in composizione speciale, ma prevale l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento.
La mancanza di un positivo e definitivo accertamento da parte dell'organo parlamentare, in sede di autodichia costituzionalmente riconosciuta, delle irregolarità delle elezioni, si risolve perciò nella carenza di un fatto presupposto, necessario all'ipotizzabilità della tutela risarcitoria, ossia costitutivo di questa, che non può assumersi sussistente neppure attraverso un accertamento in via incidentale, perché la sua positiva affermazione è sottratta a questa giurisdizione.

Conclusioni
Nel caso di cui è causa, la Giunta delle elezioni non ha deliberato la proposta di annullamento o convalida all'Assemblea. Questo stato del procedimento si è consolidato per il termine della legislatura, non risultando neppure applicabile, al di là del rinnovo elettorale dell'Assemblea, l'articolo 17 bis, comma 4, del regolamento della Camera stessa secondo cui per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento, proprio perché era mancata una proposta conclusiva di Giunta.
All'integrazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, conformato dal bilanciamento tra regola del diritto al giudizio e regola dell'autonomia parlamentare, è difettato, pertanto, proprio quel definitivo accertamento dell'organo del Parlamento che potesse dirsi integrare l'estrinsecazione di quell'indipendenza compiutamente intesa.

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