Amministratori

La Spazzacorrotti amplia le ipotesi di esclusione dalle consultazioni elettorali

di Polo Canaparo

L'obiettivo del Codice di autoregolamentazione per la presentazione delle liste elettorali è anticipare la soglia di allerta riguardo le più gravi fattispecie di reato, ferme restando le ipotesi di incandidabilità previste dal Dlgs n. 235/2012, per altro ampliate dalla recente legge 9 gennaio 2019 n. 3 (Spazzacorrotti).
La Spazza-corrotti ha previsto nuove disposizioni dirette a ostacolare la candidatura di quanti condannati per alcuni specifici reati contro la Pubblica amministrazione alle consultazioni per il Parlamento europeo, il Parlamento italiano, il Consiglio regionale e quello comunale. In particolare, l'articoolo 317-bis del codice penale, come sostituito dalla legge n. 3/2019, ha previsto l'ampliamento dell'ambito applicativo e l'aggravamento della pene accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che comporta automaticamente la perdita dell'elettorato passivo.
ale sanzione, perpetua o temporanea, si applica ora nei confronti di coloro che siano condannati per peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, circostanze aggravanti, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, pene per il corruttore, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, traffico di influenze illecite.

La durata dell'allontanamento dalla vita pubblica
L'applicazione della interdizione dai pubblici uffici è stata rafforzata rendendola perpetua in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione.
L'interdizione è prevista per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni, nel caso sia inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni e per le ipotesi in cui ricorre la circostanza attenuante della particolare tenuità. Qualora invece ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, comma secondo, del codifce di procedura penale, in cui il reo si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la condanna comporta l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici per una durata compresa tra 1 e 5 anni, a prescindere dalla durata della reclusione.
La riabilitazione ottenuta dopo la sentenza di condanna per reati contro la Pa non produce effetti su tale pena accessoria. L'estinzione viene dichiarata solo a condizione che siano decorsi 7 anni dalla riabilitazione e che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
È evidente che l'irrigidimento della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici determini effetti diretti sulla partecipazione alle consultazioni elettorali.

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