Amministratori

Illegittima l'ordinanza del sindaco contro la prostituzione

di Ulderico Izzo

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 4175/2019, ha dichiarato illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco di un Comune ha ordinato che, su tutto il territorio dell'ente, fosse «fatto divieto: i) a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio del territorio del Comune di contattare soggetti dediti alla prostituzione, concordare prestazioni sessuali a pagamento, consentire la salita sui propri veicoli per le descritte finalità, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, ivi compresa la sosta e/o fermata al fine di porre in essere i comportamenti delineati; ii) a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento, assumendo atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti o mostrare nudità che manifestino, inequivocabilmente, l'intenzione di adescare o di esercitare l'attività di meretricio».

L'ordinanza inoltre prevedeva per i trasgressori il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. Il sindaco, per contrastare il fenomeno della prostituzione presente su alcune zone del proprio territorio, ha esercitato il potere di ordinanza in base agli articoli 50 e 54 del Tuel. Alcune associazioni per la tutela dei diritti civili, hanno impugnato l'ordinanza dinanzi al Tar.
Il Tar laziale ha annullato il provvedimento impugnato sia per lacunosità dell'istruttoria, sia per difetto di motivazione.

Per il Collegio le condotte vietate e sanzionate nel provvedimento impugnato sono state descritte con un insufficiente grado di determinatezza, come ha reso evidente il rilievo connesso ad atteggiamenti, a modalità comportamentali e all'abbigliamento e, quindi, a condotte e a profili che riguardano la sfera dell'espressione della personalità e che possono risultare non lesive di interessi riconducibili alla sicurezza urbana in quanto non dirette in modo non equivoco all'esercizio dell'attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento. Inoltre, a fronte dell'ampia e generica descrizione delle condotte sanzionate, l'indiscriminata estensione dei divieti su tutto il territorio comunale, non è supportata dall'accertamento di situazioni specifiche riferibili all'esigenza di tutela della sicurezza urbana.

I giudici hanno evidenziato che l'ordinamento vigente non consente la repressione di per sé dell'esercizio dell'attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento, a prescindere dalla rilevanza che questa attività possa assumere sotto altri profili, autonomamente sanzionabili, per le modalità con cui è svolta o per la concreta lesione di interessi riconducibili alla sicurezza urbana.
La sussistenza di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana è stata solo formalmente evocata. Quindi i motivi non sono stati ritenuti sufficienti a sorreggere la determinazione adottata, che presenta affermazioni di principio sulla circostanza che il fenomeno della prostituzione su strada abbia assunto caratteri di notevole diffusione sul territorio comunale, ovvero giudizi di valore di carattere etico e morale.
Il tribunale ha ricordato che le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo, sono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia sia del pericolo. Di tutto ciò non se ne trova traccia ovvero adeguata motivazione nel provvedimento annullato.
Il provvedimento amministrativo ha un proprio nucleo portante rappresentato dalla motivazione che è l'anello che unisce la fase istruttoria alla fase decisoria. Questo anello è stato ritenuto mancante, per cui il provvedimento non poteva non essere dichiarato illegittimo.

La sentenza del Tar Lazio n. 4175/2019

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