Amministratori

Niente responsabilità erariale al sindaco per l’assunzione a contratto di un funzionario

di Vincenzo Giannotti

Spetta al sindaco l'assunzione del funzionario apicale a contratto, mentre spetta alla dirigenza l'istruttoria e la verifica delle condizioni di conformità alla normativa. La mancanza dell'impegno contabile non rileva ai fini della responsabilità del sindaco, trattandosi di un atto monocratico (decreto) e non collegiale (giunta), come non rileva la successiva mancata stipula del contratto rimesso dalla normativa alla sola competenza dirigenziale. Sono questi i principi enunciati dalla Corte dei conti del Molise (sentenza n. 10/2019) che ha sollevato dalla responsabilità contabile il sindaco per l'avvenuto conferimento dell'incarico apicale.

La vicenda
Su specifica segnalazione della Sezione di controllo della Corte dei conti, la Procura ha rinviato a giudizio per danno erariale il sindaco di un Comune, tra l'altro, per illegittimo e illecito conferimento di un incarico a contratto effettuato in base all'articolo 110, comma 1, del Tuel. Tra le contestazioni avanzate dalla Procura, la presunta illegittimità dell'atto di conferimento dell'incarico – e conseguente illiceità dell'esborso – dipendeva da una presunta incompetenza del sindaco nell'adottare, con iniziativa esclusiva, un provvedimento di amministrazione attiva o di gestione, di competenza degli uffici amministrativi, privo di adeguata istruttoria e dei prescritti pareri tecnici e visti favorevoli.

La diversa posizione del collegio contabile
Il Collegio contabile molisano ha confutato la tesi della Procura in merito all'asserita illegittimità e illiceità del conferimento dell'incarico a contratto da parte del sindaco. In via preliminare, rientra nell'esclusivo potere del sindaco (articolo 50, comma 10, del Dlgs 267/2000) l'emissione del decreto di nomina del responsabile dei servizi avvenuta a seguito di apposita selezione, in base all'articolo 110, comma 1, del Tuel e poi successivamente prorogata. Si tratta, in altri termini, dell'ipotesi che riguarda la tipologia della copertura dei posti previsti «in dotazione» organica di responsabili dei servizi o degli uffici, cosiddetti responsabili di posizione organizzativa o unità operative (come pure di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione). Quindi, l'iniziativa e l'esercizio del potere di nomina spetta al sindaco, mentre rientra nelle prerogative e competenze proprie del dirigente o del responsabile amministrativo, diverso dall'organo di governo, sulla base del tradizionale riparto o distinzione tra organi e funzioni di indirizzo politico o di gestione, curare l'istruttoria, valutare la fattibilità del provvedimento e riferire eventuali problematiche in ordine alle scelte da effettuare.
Per queste ragioni, secondo il collegio contabile, non può certo ricadere alcuna responsabilità amministrativa sul sindaco per fatto colpevole omissivo di terzi. Pertanto, in primo luogo, non vi è alcuna responsabilità del primo cittadino per la mancata apposizione del visto contabile sul decreto di nomina, poiché nessun parere avrebbe dovuto essere preventivamente rilasciato, non trattandosi di deliberazione di un organo collegiale ma di un decreto sindacale.
Inoltre, va rilevato in ogni caso che la mancanza del visto contabile e finanziario da parte del responsabile del servizio, si risolve nella mera attestazione della copertura finanziaria del provvedimento su cui viene apposto, ovvero sulla verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse impegnate. Infatti, il parere contabile non investendo la preventiva valutazione di legittimità della presupposta decisione sindacale, una sua eventuale omessa apposizione - sempreché obbligatoria - non sarebbe comunque suscettibile di costituire, quanto meno ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa, un fatto eziologicamente addebitabile al sindaco per fatto omissivo.
Né a miglior sorte può condurre a responsabilità sindacale la mancata successiva stipula del contratto, in quanto sia la stipula del contratto, sia l'adozione di ogni altro atto conseguenziale o esecutivo di detto decreto rientra nella competenza propria dei dirigenti o dei responsabili dei servizi (articolo 107, comma 3, del Tuel).

La sentenza della Corte dei conti Molise n. 10/2019

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