Amministratori

Illegittima l'ordinanza del sindaco per la rimozione ordinaria dei rifiuti

di Michele Nico

È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui il Comune dispone la rimozione dei rifiuti solidi urbani sul territorio e una serie di prestazioni aggiuntive del servizio di igiene ambientale, in quanto l'adozione di un provvedimento con queste finalità si configura quale uso distorto del potere straodinario attribuito al sindaco dagli articoli 50 e 54 del Tuel.
Questo il principio affermato dal Tar per la Sicilia, sezione III, con la sentenza n. 1269/2019 che ha accolto il ricorso proposto da una società, nella veste di affidataria del servizio rifiuti sul territorio comunale a seguito della gara svolta dall'Autorità d'ambito competente.

La vicenda
La gara svolta nel 2014 ha dato luogo alla stipula di un contratto di servizio, poi oggetto di proroga fino allo svolgimento della gara successiva. La nuova gara si fa però attendere, e nel frattempo il Comune interessato dispone, con ordinanza sindacale, una serie di prestazioni volte a garantire la rimozione dei rifiuti abbandonati per le vie, i marciapiedi e le aree pubbliche della città e delle zone periferiche, nonché il diserbamento per evitare eventuali incendi durante la stagione estiva e la fornitura di isole ecologiche per agevolare la raccolta differenziata. L'ordinanza d'urgenza, che riguardava un ampio spettro di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio per la gestione dei rifiuti, non recava peraltro la previsione di copertura finanziaria della spesa.

La decisione
A fronte di ciò, il tribunale amministrativo ha annullato il provvedimento impugnato. L'aspetto di maggiore interesse della decisione riguarda l'oggetto dell'ordinanza che richiede sempre un contenuto prestazionale preciso e delimitato alla stretta necessità di fronteggiare situazioni straordinarie, imprevedibili e di immediato pericolo.
I giudici hanno osservato che «con il provvedimento contestato il sindaco non ha inteso fare ricorso temporaneo a "speciali forme di gestione dei rifiuti" come previsto dall'articolo 191 del dlgs 152/2006, quanto piuttosto all'ordinaria rimozione dei rifiuti solidi urbani».
L'articolo 191 del codice dell'ambiente – in coerenza con la fonte normativa del Tuel – legittima il provvedimento contingibile del sindaco soltanto a fronte di «situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente», confermando così la portata di rimedio eccezionale da attribuire a questa tipologia di ordinanza. La giurisprudenza ha più volte ribadito questo aspetto affermando, sulla scia del Consiglio di Stato, che l'esercizio del correlativo potere del sindaco richiede l'atipicità, la deroga rispetto agli strumenti ordinari, l'eccezionalità e la gravità del pericolo presupposto, la generalità dell'interesse perseguito e un adeguato supporto motivazionale (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 3490/2012).
Di conseguenza, non può costituire un «adeguato supporto motivazionale» dell'ordinanza d'urgenza la necessità di provvedere alla rimozione ordinaria dei rifiuti, che esige invece l'impiego degli strumenti ordinari di amministrazione attiva costituiti da un'accurata programmazione e da scelte organizzative idonee a soddisfare i bisogni del territorio.

La sentenza del Tar per la Sicilia n. 1269/2019

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