Amministratori

Lista elettorale invalida se le firme non sono autenticate dal pubblico ufficiale competente per territorio

di Ulderico Izzo

È legittima la mancata ammissione della lista elettorale, alla procedura elettorale amministrativa, per l’elezione diretta de Sindaco e del Consiglio comunale indetta per il 26 maggio 2019, per l’inefficacia dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori e dei candidati, in quanto autenticate da un pubblico ufficiale al di fuori della propria competenza territoriale.
Così decide la terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3022 depositata lo scorso 9 maggio.

Il fatto
Un noto partito politico veniva escluso dalla competizione elettorale amministrativa del 26 maggio, poiché le firme di n. 218 sottoscrittori e di n. 8 candidati erano state autenticate da un funzionario del Tribunale di Bari e, pertanto, al di fuori della competenza territoriale del funzionario medesimo, posto che il Comune presso il quale si svolgeranno le elezioni amministrative è ricompreso nel diverso circondario del Tribunale di Trani.
L’esclusione veniva comminata anche in relazione al fatto che le nullità dell’autenticazione delle firme di 8 candidati e la conseguente ricusazione delle candidature medesime, pur non determinando la riduzione del numero dei candidati al di sotto di quelli previsti per legge (pari a 16), comportavano il mancato raggiungimento della quota minima di genere femminile e, pertanto, l’esclusione della lista.
Il Tar Puglia, facendo un diversa interpretazione della giurisprudenza maggioritaria, accoglieva il ricorso proposto dal partito politico.
La decisione del Tar pugliese è stata integralmente riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna.

La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la tesi del partito politico appellato e ha sconfessato l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado.
La terza sezione ha affermato che in primo grado il Giudice non ha tenuto conto del principio di diritto vigente, affermato dalla Adunanza plenaria nella sentenza n. 22 del 2013, secondo cui i pubblici ufficiali citati nell’articolo 14 legge 21 marzo 1990, n. 53, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.
Nel caso di specie, risulta evidente la violazione di tale limite territoriale, cosa che ha comportato, in via conseguenziale,  l’inefficacia dell’atto pubblico formato dal pubblico ufficiale incompetente, con la contestuale non ammissione della lista del partito politico predetto.

Conclusioni
L’appello ha anche analizzato che la stessa Sezione, in altri precedenti si è pronunciata diversamente, ma non sono stati ritenuti pertinenti; invece è stato ritenuto vincolante il principio di orientamento dell’Adunanza plenaria, rispetto al quale è stata data decisione alla controversia.

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