Amministratori

Oneri riflessi e Irap sui diritti di rogito dei segretari

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È di pochi giorni fa l'intervento della Corte dei conti della Campania che fa si sbilancia a favore dell'orientamento in base al quale le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi. La deliberazione n. 95/2019 riassume lo stato delle cose e delle divergenze interpretative ma non invia la questione alla sezione Autonomie.

La richiesta di parere
Un sindaco campano ha chiesto alla Corte dei conti un parere sull'applicazione degli oneri riflessi sui diritti di rogito dovuti ai segretari comunali. In particolare, nel rilevare che sull'argomento sussiste l'incertezza interpretativa di alcune sezioni regionali (deliberazione della sezione Veneto n. 400/2018 e della sezione Lombardia n. 368/2018), è stato chiesto se l'imposta Irap dovuta sui diritti di rogito debba essere posta a carico del segretario comunale o a carico dell'ente e se i contribuiti previdenziali dovuti (ex Cpdel) debbano essere ripartiti tra Comune e segretario comunale, secondo le regole ordinarie, o se debbano essere integralmente posti a carico del segretario.

La risposta
Nel parere viene fatta propria la linea di indirizzo tracciata dalla sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 21/2015, secondo cui le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito «devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti». Va ricordato che questo indirizzo è stato recepito in un primo momento dalla sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 113/2018 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 16 novembre 2018) a cui è seguita subito dopo anche quella della Lombardia, con deliberazione n. 368/2018 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10 gennaio).
Per i magistrati contabili campani il principio di diritto espresso dalla sezione delle Autonomie non risulta modificato dalla successiva deliberazione della stessa n. 18/2018 che continua dunque a trovare applicazione. Pertanto, non ravvisando un contrasto interpretativo sull'argomento, viene confermato l'orientamento secondo il quale le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ovvero degli oneri previdenziali ed Irap.

La delibera della Corte dei conti n. 95/2019

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