Amministratori

Più rigida la selezione della classe politica con le nuove norme sul voto di scambio

di Paolo Canaparo

Il provvedimento che modifica il codice penale sul voto di scambio, ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Uffciale, prevede fino a 15 anni di detenzione per chi si macchia del reato, cui si aggiungono «aggravanti speciali» per i politici che vengono eletti grazie allo scambio e rischiano fino a 22 anni e mezzo di carcere.
Segue l'adozione del nuovo codice di autoregolamentazione per la presentazione delle liste elettorali che ha inteso anticipare la soglia di allerta riguardo le più gravi fattispecie di reato, ferme restando le ipotesi di incandidabilità previste dal decreto legislativo 235/2012. Ipotesi peraltro ampliate dalla legge 3/2019 si veda il Quoitidiano degli enti locali e della Pa del 3 aprile), che ha introdotto nuove disposizioni dirette a ostacolare la candidatura dei condannati per alcuni specifici reati contro la pubblica amministrazione alle consultazioni per il parlamento europeo, il parlamento italiano e gli organi locali.
Si tratta dell'attuazione di un disegno di complessiva riscrittura normativa per agevolare una più rigorosa selezione della classe politica, rafforzando misure e strumenti di prevenzione per contrastare reticoli affaristico-criminali che cercano di infiltrare le istituzioni per vedere i propri interessi rappresentati.

Il rafforzamento del quadro sanzionatorio
Il disegno di legge approvato la scorsa settimana, composto da un solo articolo, estende ora la punibilità del reato di «Scambio elettorale politico-mafioso» previsto dall'articolo 416-ter del codice penale, prevede sanzioni più gravose e allarga l'ambito della condotta penalmente rilevante.
In particolare, viene punita l'accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale. Le nuove disposizioni prevedono dunque non solo l'appartenenza ad associazione di stampo mafioso come requisito per la condanna di voto di scambio, ma sarà punito anche chi procura il voto usando modalità mafiose.
Punita anche la «promessa di procurare voti», non solo se lo si fa in prima persona, ma anche se avviene per mezzo di intermediari. Viene ampliato l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche «la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa».
Viene inasprita la pena: i colpevoli delle condotte summenzionate, anziché l'attuale reclusione da 6 a 12 anni, rischiano ora di incorrere nella sanzione stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis del codice penale, ovvero la reclusione da 10 a 15 anni. Stessa sanzione per chi promette direttamente o a mezzo di intermediari di procacciare i suffragi.

L'aggravante per i politici eletti
Nel nuovo articolo 416-bis del codice penale trova spazio anche una sorta di «aggravante speciale» che si realizza qualora, n seguito dell'accordo, risulta eletto nella relativa consultazione elettorale il politico che ha accettato la promessa di voti: in questo caso, la pena base che va da 10 a 15 verrà aumentata della metà. In sostanza, si rischia fino a 22 anni e mezzo di carcere.
Proprio con riferimento a questo impatto sanzionatorio sono state espresse particolari perplessità, nonché dubbi di costituzionalità: l'applicazione gravante potrebbe comportare pene più elevate nei confronti dei colpevoli di scambio elettorale politico-mafioso anche rispetto ai capi dell'organizzazione criminale.
In sostanza, si tratterebbe di una pena più gravosa sia rispetto al concorso esterno, che alla partecipazione associativa e alla direzione associativa (punita con la reclusione da 12 a 18 anni).
Infine, si evidenzia come, in caso di condanna per tutte le fattispecie criminose previste dal rinnovato articolo 416-ter del codice penale, per il colpevole scatterà anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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