Amministratori

Nuovi amministratori locali, tutte le regole per il calcolo delle indennità di funzione

di Elena Masini

La recente tornata elettorale che ha portato all'elezione di nuovi sindaci in moltissimi Comuni italiani, con la conseguente nomina degli assessori per la composizione delle giunte, riaccende i riflettori sulla determinazione delle indennità di funzione che spettano ai componenti dell'organo esecutivo. La questione è stata oggetto, in passato, di diverse disposizioni legislative finalizzate a ridurre, tra gli altri, i costi della politica locale, sulle quali si sono registrate diverse ed alterne pronunce della Corte dei conti. Cerchiamo di fare il punto della situazione al fine di orientare le determinazioni che dovranno essere assunte in questi giorni dagli enti.

La riduzione del 10% delle indennità prevista dalla legge finanziaria 2006
L'articolo 1, comma 54, della legge 266/2005 ha previsto che gli emolumenti spettanti ai titolari di cariche elettive di Regioni, Province e Comuni fossero ridotti del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. Il comma 63 prevedeva che per un triennio i risparmi di spesa dovessero affluire al Fondo nazionale per le politiche sociali, fatta eccezione per quelli conseguiti dalle autonomie territoriali. La disposizione del comma 54 (dichiarata incostituzionale per le sole Regioni con sentenza n. 157/2005) è stata inizialmente interpretata come valevole per il solo anno 2006 (Corte dei conti Toscana del. n. 11/2007) e successivamente, con delibera della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 6/2010, ritenuta non più vigente anche alla luce delle nuove disposizioni di contenimento della spesa inserite nel Dl 78/2010. A favore dell'applicabilità esclusivamente triennale della riduzione si è espresso il Tar Lazio con la sentenza n. 4388/2011 e lo stesso ministero dell'Interno, con parere del 13 ottobre 2008.
A ribaltare la situazione è intervenuta nuovamente la Corte dei conti che con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/CONTR/2012 ritiene strutturale la riduzione del 10% introdotta dal comma 54 della legge 266/2005 affermando che «l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle regioni e degli enti locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006». Orientamento successivamente confermato con altre delibere della Sezione autonomie della Corte dei conti, d in particolare:
• con la delibera n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, la quale ha precisato che la riduzione disposta dal comma 54 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal Dm 119/2000 che deve intendersi ancora vigente, per cui «nel caso in cui l'ente transiti in diversa classe demografica, l'indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità»;
• con la delibera n. 3/SEZAUT/2015/QMIG, la quale ha affermato il principio secondo cui «gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall'art. 2 lett. a), b) e c) del d.m. 119/2000».

La legge Delrio e la modifica del numero dei componenti di giunta e consiglio
I commi 135 e 136 della legge 56/2014 hanno modificato in aumento la composizione delle giunte e consigli per gli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti, fermo restando l'invarianza della spesa rispetto alla legislazione vigente. L'applicazione in concreto della disposizione ha creato non poche difficoltà agli enti, sia in relazione alle voci di spesa sulle quali verificare l'invarianza, sia in relazione al momento in cui fotografare la spesa storica. Sul punto la Corte dei conti ha chiarito come in merito alle voci da considerare nel computo, vanno inclusi tutti gli esborsi economici, di natura variabile, derivanti dalle attività "connesse" all'espletamento dello status di amministratore, (non solo le indennità ma anche i rimborsi spese di viaggio), a eccezione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi espressamente esclusi, con la conseguenza che tale limite può variare da ente ad ente (Sezione autonomie, con delibera n. 35/2016)
In merito alla base su cui calcolare l'invarianza della spesa devono essere assunte le indennità spettanti in base al Dm 119/2000 ridotte del 10% secondo la legge 266/2005, indipendentemente da situazioni personali che possono avere influenzato la spesa effettiva. «Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base "storica" sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali» (Corte conti Lazio, delibera n. 17/2015 e 208/2015).
Gli enti che, in passato, avessero erogato indennità in misura superiore al limite massimo previsto dalla normativa, secondo le interpretazioni fornite dalla Corte dei conti, dovranno procedere al recupero delle somme con termine quinquennale di prescrizione.

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