Amministratori

Elezioni, le tabelle di scrutinio prevalgono sul verbale sezionale

di Ulderi co Izzo

Il Tar Campania con la recente sentenza n. 3037, depositata lo scorso 5 giugno ha precisato che quando vi è una discordanza tra i dati contenuti nelle tabelle di sezione e quelli riportati nel verbale sezionale, la doglianza non attiene al contenuto fidefaciente del verbale ma ad un mero errore di trascrizione.

Il fatto
Una candidata alla carica di Consigliere comunale di un Comune della provincia di Napoli ha adito la giustizia amministrativa per chiedere l’annullamento del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale centrale, ravvisando una errata attribuzione di preferenze.
La ricorrente lamenta, in particolare, che il prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di Consigliere comunale in tutte le sezioni elettorali del Comune per una determinata lista, allegato al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale, attribuisce ad altro candidato, in riferimento ad una specifica sezione elettorale, n. 26 voti di preferenza anziché i 6 voti indicati nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale della stessa Sezione.

La decisione
Il Tribunale partenopeo ha respinto il ricorso della ricorrente sull’assunto che, in presenza di un mero errore di trascrizione, il giudice amministrativo adito può provvedere alla relativa correzione.
Infatti, la circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il Presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza, non significa, evidentemente, che non possa essere messa in discussione l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale.
Nel caso oggetto della sentenza in rassegna, è consentito al Giudice amministrativo compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari al fine di verificare l'effettiva volontà espressa dal Corpo elettorale.

Conclusioni
Il Collegio ha ritenuto sussistere un mero errore materiale, commesso nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze derivanti dallo scrutinio delle schede, errore agevolmente verificabile attraverso una semplice indagine istruttoria circa il corretto conteggio delle schede stesse. D'altra parte l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti. Quindi esso prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata, dunque neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione; conseguentemente la Sezione ha ritenuto che, per mero errore materiale, il verbale della Sezione incriminata ha attribuito al controinteressato n. 6 preferenze in luogo delle n. 26 preferenze effettivamente risultanti dalle tabelle di scrutinio.

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