Amministratori

Mappatura dei rischi anticorruzione, ancora danno erariale per l'affidamento a consulenti esterni

di Vincenzo Giannotti

Sull'affidamento a una consulenza esterna della mappatura dei rischi richiesti dalla normativa anticorruzione, la giurisprudenza contabile continua a mietere vittime grazie all'espressa violazione delle disposizioni di legge e delle linee guida dell'Anac che sanciscono il divieto di affidare l'attività di elaborazione del piano anticorruzione a soggetti estranei all'amministrazione. Dopo la Sezione giurisdizionale del Lazio (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 19 giugno 2018), ora è la volta della sezione giurisdizionale del Piemonte (sentenza n. 253/2019) che ha condannato un dirigente regionale per l'affidamento dell'incarico a un professionista esterno.

La vicenda
Un dirigente regionale, a seguito di affidamento dell'incarico esterno di mappatura dei rischi dei procedimenti e processi svolti in Regione, era stato citato in giudizio per danno erariale dalla Procura secondo la quale l'operazione era stata disposta in violazione della legge 190/2012 che vieta a tutte le Pa di affidare all'esterno la elaborazione dei piani anticorruzione. In ogni caso la stessa normativa prevede anche che dall'elaborazione dei piani anticorruzione non possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Secondo la difesa del dirigente, la consulenza esterna non avrebbe riguardato l'elaborazione e la redazione del piano anticorruzione bensì l'assistenza per il miglioramento della redazione della mappa dei rischi. In altri termini, le attività espletate dal consulente esterno avrebbero avuto mera finalità formativa dei dipendenti.
Infine, ha aggiunto il dirigente convenuto in giudizio, si sarebbe trattato di una scelta valida come testimoniato dalla stessa Anac che, nella sua relazione sullo stato di attuazione e qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, ha evidenziato come «alcune amministrazioni hanno individuato una pluralità di aree di rischio ulteriori», inclusa quella del dirigente convenuto in giudizio.

La conferma della condanna erariale
Il collegio contabile ha precisato che l'atto di conferimento non è conforme alla disciplina legislativa. La spesa sostenuta deve essere considerata inutile in base al rilievo della Procura secondo la quale la scelta di far effettuare l'analisi del rischio da un soggetto terzo esterno alla Pa non è conforme all'articolo 1, comma 8 della legge 190/2012, che vieta che la redazione del piano anticorruzione sia affidata a soggetti esterni. D'altra parte, l'attività di mappatura dei rischi corruttivi all'interno delle strutture regionali e nell'ambito dei procedimenti trattati delle Pa richiede una conoscenza della situazione interna all'amministrazione e della scansione e gestione dell'iter dei procedimenti amministrativi che non può essere svolta che da quei soggetti che operano quotidianamente ed effettivamente all'interno della stessa. La stessa Anac ha confermato che lo scopo del divieto «è quello di considerare la predisposizione del Ptpc un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione».

La sentenza della Corte dei conti Piemonte n. 253/2019

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