Amministratori

Foia, la Funzione pubblica «fissa» il termine di 30 giorni per l'istanza di riesame

di Manuela Sodini

A tre anni di distanza dall'adozione dell'istituto dell'accesso generalizzato, si è reso necessario fornire ulteriori chiarimenti operativi alle amministrazioni. La circolare n. 1/2019 adottata dal Dipartimento della funzione pubblica e condivisa con Anac e il Garante per la protezione dei dati personali segue e integra la circolare n. 2/2017 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 luglio). Tra le varie raccomandazioni si evidenziano quelle dedicate al termine per proporre istanza di riesame e alle modalità di partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame.

Termine per proporre istanza di riesame
In ordine al primo aspetto, si ricorda come il decreto Trasparenza, all'articolo 5, comma 7, in caso di diniego dell'accesso o di mancata risposta, non specifica un termine entro il quale il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza.
Secondo la circolare non è ipotizzabile l'assenza di un termine in quanto il rischio sarebbe il protrarsi di una situazione di incertezza circa la conclusione della vicenda amministrativa sulla ostensibilità dei dati/documenti richiesti.
Una domanda di riesame presentata a distanza di mesi o anni dalla decisione di prima istanza, permetterebbe, tramite l'impugnazione del provvedimento del responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza, di proporre ricorso al Tar o presentare ricorso al difensore civico in un tempo anche molto lontano dalla prima decisione.
Per prevenire questa situazione di incertezza, la circolare indica come soluzione quella secondo cui l'istanza di riesame sia presentata entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza, termine che corrisponde a quello di decadenza per la proposizione dei rimedi (ricorso al Tar o al difensore civico). Quindi, in base alla circolare, decorso il termine di 30 giorni, il responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza può dichiarare irricevibile l'istanza di riesame, fatti salvi i casi in cui la tardività nella presentazione da parte dell'istante sia incolpevole.
Il termine di 30 giorni fissato nella circolare per proporre il riesame trova la propria giustificazione nella disciplina generale dei ricorsi amministrativi (articolo 2, comma 1, del Dpr 1199/1971) al quale l'istituto del riesame è riconducibile.

Partecipazione dei controinteressati al riesame
Altro aspetto chiarito dalla circolare è quello legato alle modalità di partecipazione dei controinteressati anche nel procedimento di riesame. Questo tema si pone nel caso in cui il responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza accerti che in prima istanza la partecipazione del controinteressato non sia avvenuta per un'errata valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati.
In questa fattispecie, la partecipazione del controinteressato al procedimento di riesame deve ritenersi ammissibile in quanto gli deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito del procedimento amministrativo. Pertanto, il responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza dovrà comunicare (articolo 7, comma 1, della legge 241/1990) l'avvio di procedimento anche al controinteressato/controinteressati pretermesso.
La circolare prevede che il controinteressato abbia a disposizione 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione, il termine di riesame di 20 giorni previsto dal comma 7 dell'articolo 5 del decreto Trasparenza potrebbe essere sospeso fino all'eventuale opposizione del controinteressato e, comunque, al massimo per 10 giorni.

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