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Niente usucapione per il bene costruito sul terreno concesso in locazione dal Comune al privato

di Giampaolo Piagnerelli

Non è usucapibile l'immobile costruito su un terreno concesso in locazione dal Comune al privato. In base agli accordi iniziali - spiega la Cassazione (ordinanza n. 19235, depositata ieri) - in caso di edificazione l'immobile sarebbe passato di proprietà al Comune o si sarebbe proceduto alla sua demolizione.
L'ente locale correttamente aveva fatto presente come si trattasse di mera detenzione e non di possesso.

Il privato ricorrente aveva peraltro eccepito come avesse pagato regolarmente l'Ici nonché la Tarsu e questi a suo dire erano condizioni inequivocabili per possedere uti dominus l'immobile in maniera del tutto pacifica.

Già la Corte d'appello di Roma alla quale la Cassazione si adegua, aveva stabilito che a decorrere dalla scadenza del contratto di locazione intervenuto tra il padre dell'appellante e il Comune di Roma (ossia il 1963) il subentro di persone diverse dall'originario locatario nella detenzione dell'immobile doveva considerarsi illegittimo e senza titolo, né l'edificazione di un fabbricato sul terreno ricevuto in detenzione autorizzata dal proprietario del suolo, poteva considerarsi atto di opposizione idoneo a mutare il titolo del rapporto con il bene.

Contrariamente la Corte aveva accolto l'appello incidentale spiegato dal Comune, ritenendo che nel caso di specie non fosse necessario, come sostenuto dal Tribunale, procedere alla previa risoluzione del contratto di locazione.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 19235/2019

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