Amministratori

Per i rimborsi al consigliere fuori sede il domicilio non basta, conta la residenza

di Amedeo Di Filippo

Il rimborso delle spese di viaggio spetta esclusivamente agli amministratori che abbiano la residenza e non il solo domicilio in un Comune diverso rispetto a quello in cui ha sede l'ente in cui sono chiamati a svolgere il mandato. Lo ha affermato la sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti con la delibera n. 44/2019.

Il fatto
La sezione Basilicata si è espressa in merito al rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio dell'amministrazione che ha la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui esercita il proprio mandato, nello specifico caso in cui, pur avendo la residenza nel Comune in cui svolge le funzioni relative al mandato elettorale, ha il domicilio fuori per ragioni professionali.
La materia è regolata dall'articolo 84, comma 3, del Tuel che riconosce agli amministratori locali che risiedono fuori del capoluogo del Comune dove ha sede l'ente il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ognuna delle sedute degli organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Il «no» della Corte
La risposta dei magistrati della Basilicata è decisamente negativa, per ragioni legate principalmente dal dato letterale delle norme di riferimento. Posto che le nozioni di residenza e domicilio sono contenute nell'articolo 43 del codice civile e hanno valenza ben distinta, il Tuel riconosce il rimborso delle spese di viaggio unicamente agli amministratori che risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede l'ente presso il quale esercitano il mandato amministrativo. Si tratta di un elemento tassativo e inderogabile della disposizione che, per questo, non può essere traslato in situazioni espressamente non previste dal Tuel.
La sezione però rinforza la propria posizione anche con due ulteriori considerazioni. La prima: se la ratio della norma è quella di garantire un diritto costituzionalmente tutelato, il criterio a cui collegare la tutela deve essere unico e certo e può essere rappresentato solo dalla residenza, in quanto il domicilio, si legge nel parere, «potrebbe facilmente consentire all'interessato la possibilità di poter usufruire del rimborso spese, rimettendo la stessa valutazione al beneficiario stesso».
La seconda ragione è di ordine sistematico e mette in correlazione il comma 3 dell'articolo 84 con il comma 1 che riconosce il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del comune ove ha sede l'ente. In questo caso non è specificato se l'amministratore debba risiedere altrove e le attività poste in essere sono riconducibili a una scelta discrezionale senza che rilevi il luogo in cui dimora abitualmente il beneficiario del rimborso.

La delibera della Corte dei conti Basilicata n. 44/2019

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