Amministratori

L'omessa tempestiva pubblicazione della relazione di fine mandato

di Paolo Canaparo

La relazione di fine mandato deve essere redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.
Non scrivere la relazione e/o non pubblicarla sul sito istituzionale dell'ente comporta sanzioni consistenti nelle decurtazioni dell'indennità del sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale. Il sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.
Questo quanto rilevato dalla Corte dei conti, sezione Liguria, nella delibera dello scorso 20 giugno n. 47 , chiamata a discutere, in camera di consiglio, sull'inadempimento di un Comune ligure della provincia di La Spezia.

L'obbligo di pubblicazione
La Sezione ligure della Corte dei conti ha rilevato che l'obbligo di redigere e pubblicare tempestivamente la relazione di fine mandato è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali.
In particolare, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011 prevede che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, sia sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. Una volta sottoscritta, la relazione, entro e non oltre 15 giorni, dev'essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale. Nei tre giorni successivi relazione e certificazione vanno trasmesse dal Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La relazione di fine mandato e la certificazione devono poi essere pubblicate sul sito
istituzionale del Comune da parte del Sindaco entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La finalità della trasparenza
La relazione di fine mandato è un adempimento che si affianca a quelli elencati nel Dlgs 33/2013, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni). La norma, infatti, dispone che la relazione di fine mandato mira a realizzare «il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa».
Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina e il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza sopra esposto, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Il sistema sanzionatorio
Per tale motivo il legislatore prevede un sistema sanzionatorio omogeneo, sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia in quello di mancata pubblicazione.
Entrambi producono quale effetto la minore conoscenza, per il cittadino, delle decisioni adottate nel precedente mandato amministrativo e dei relativi risultati. Per quanto riguarda le modalità applicative del sistema sanzionatorio, la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 15/2015/QMIG ha sottolineato (come, in precedenza, già fatto da alcune Sezioni regionali di controllo come quella del Veneto con le delibere n. 362/VSG/2014 e n. 771/VSG/2014) che il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 4 del Dlgs n. 149/2011 va formalmente comunicato al Sindaco e all'organo di revisione, spettando allo stesso ente locale il potere-dovere di irrogare le eventuali sanzioni, stante l'assenza di norma che attribuisca alla Corte dei conti tale competenza (Cdc Puglia, deliberazione n. 36/2015 e Liguria, delibera n. 8/2015).
Lo stesso ente locale deve comunicare alla Sezione regionale le misure adottate (Delibera Cdc Abruzzo n. 65/2014). A tal fine, l'Ente locale deve fare riferimento ai presupposti ed ai principi di carattere generale posti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, in particolare agli articoli 1 e seguenti. Infatti, come già ricordato nelle deliberazioni della stessa Sezione ligure n. 8/2015, n. 94/2018 e, n. 98/2018, l'articolo 12 della legge n. 689/1981 prevede che le relative disposizioni in materia di sanzioni amministrative «si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale».

La delibera della Corte dei conti Liguria n. 47/2019

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