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Al presidente della Corte dei conti l’ultima parola sui diritti di rogito

di Amedeo Di Filippo

Non c'è pace per i diritti di rogito dei segretari comunali. Dopo una serie di orientamenti di tenore diverso, quando non contrapposto, la sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ribadisce alcuni punti fermi e con la delibera n. 74/2019 chiarisce cosa debba intendersi per «salario minimo in godimento» e come debba essere calcolato il quinto dello stipendio. Resta insoluta la questione della corretta imputazione degli oneri contributivi e fiscali, rimessa al presidente della Corte.

I quesiti
Un sindaco ha chiesto alla sezione Veneto se le somme destinate al pagamento in favore del segretario dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori, compresi quelli a carico del Comune; se sia corretto ripartire questi oneri tra Comune e segretario; se il concetto di salario in godimento implica che il calcolo vada rapportato allo stipendio effettivamente percepito o, invece, alla retribuzione annua spettante, senza raffrontarlo all'effettivo periodo di servizio; se ai fini del computo del quinto dello stipendio si cumulano gli emolumenti percepiti in comuni diversi ove il segretario è titolare e a scavalco.
Il problema si è posto all'indomani dell'approvazione dell'articolo 10 del Dl 90/2014, oggetto di numerosi interventi della Corte dei conti, che ha abrogato l'articolo 41, comma 4, della legge 312/1980 e disposto che il provento annuale dei diritti di segreteria venga attribuito integralmente al Comune o alla Provincia. Ad eccezione gli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e i segretari che non hanno quella qualifica, per i quali una quota del provento annuale è attribuita in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

Gli oneri accessori
Sulla ripartizione degli gli oneri accessori, dopo aver ripercorso le posizioni espresse da altre sezioni regionali e rammentato le sentenze con cui la Corte costituzionale ha evidenziato che il presupposto impositivo dell'Irap si realizza in capo all'ente e non può gravare sul lavoratore e affermato che queste argomentazioni sono state applicate dalla giurisprudenza ordinaria anche ai diritti di rogito, la sezione della Liguria ha ricordato che si sono già espressi sul punto i colleghi del Veneto, secondo cui l'Irap non rientra nella categoria degli «oneri riflessi» a carico dell'ente locale ma tra quelli «diretti», per cui al fine di calcolarne il netto da erogare in caso di corresponsione di emolumenti a titolo di diritti di rogito è necessario applicare le norme che disciplinano gli oneri contributivi e fiscali. Irap e contributi previdenziali vanno corrisposti da parte del soggetto su cui grava l'onere fiscale (ente locale) e contributivo (datore di lavoro o dipendente, secondo le percentuali prestabilite).
I magistrati contabili liguri hanno condiviso l'orientamento espresso dai colleghi del Veneto, tuttavia ritengono opportuno, in ragione della presenza di divergenti opinioni interpretative espresse dalle sezioni Lombardia ed Emilia Romagna, peraltro aderenti ad affermazioni contenute nella deliberazione della sezione delle autonomie 21/2015, richiedere un pronunciamento di orientamento generale al Presidente della Corte dei conti, per comprendere se le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori o se questi vadano ripartiti tra ente locale e segretario secondo le regole ordinarie.

Il salario in godimento
Anche sul concetto di salario in godimento si è registrato l'ennesimo contrasto interpretativo tra le sezioni regionali di controllo, che in parte considerano lo «stipendio annuo tabellare teorico» a prescindere dall'effettivo servizio espletato, in parte fanno riferimento al tabellare annuo rapportato al periodo di effettivo servizio (stipendio percepito). L'orientamento condiviso dai giudici liguri esclude di dare alla norma una lettura secondo cui i diritti di rogito possano essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio svolto. I diritti di rogito, avendo la funzione di remunerare una particolare attività alla quale è correlata una speciale responsabilità, sono erogabili solo se c'è l'effettivo espletamento della funzione di ufficiale rogante. Una interpretazione, questa, peraltro maggiormente aderente all'articolo 7, comma 5, del Dlgs 165/2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettive.

Il quinto dello stipendio
La sezione della Liguria quindi ha risposto al quesito se, ai fini del computo del quinto, devono cumularsi gli emolumenti percepiti in Comuni diversi, posto che la norma non specifica se il parametro di riferimento sia lo stipendio erogato dal singolo ente locale ovvero quello globalmente fruito da parte del segretario. Anche in questo caso i magistrati contabili condividono l'orientamento secondo cui si deve fare riferimento allo stipendio globalmente percepito, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei vari Comuni convenzionati. Tanto più che, in caso di convenzione di segreteria, i Comuni devono regolare con apposito accordo anche le modalità di erogazione dei diritti di rogito nonché della verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo in godimento.

La delibera della Corte dei conti Liguria n. 74/2019

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