Amministratori

Ente sciolto per mafia e legittimo affidamento, fin dove può la commissione straordinaria

di Pasquale Monea e Paola Sabella

Il tema del legittimo affidamento di un privato nei confronti dell'azione della Pa ha subìto un'evidente evoluzione all'interno del nostro ordinamento, grazie al fondamentale contributo della giurisprudenza sovranazionale. Capire se il privato possa o meno fare affidamento sull'azione della Pa è di fondamentale importanza, soprattutto ai fini risarcitori. Il principio del legittimo affidamento rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica. È in questo contesto che può essere inquadrata una decisione della giurisprudenza amministrativa (Puglia - Bari - sentenza n. 1043/2019) sul tema del ripristino della corretta gestione amministrativa in materia di contratti pubblici qualora la commissione si trovi a dover valutare l'idoneità degli strumenti organizzativi e contrattuali posti in essere sotto l'influenza della criminalità organizzata, finalizzati ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione e il regolare funzionamento dei servizi. In altri termini è necessario che la commissione straordinaria valuti e stimi se l'affidamento di contratti pubblici sia avvenuto sotto l'influenza della criminalità organizzata e se questo sia stato già preso in considerazione quale elemento, quantomeno indiziario, dell'esistenza di situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso.

Sulla scorta di questa premessa, il Tar Bari ha evidenziato come il potere extra ordinem affidato alla commissione straordinaria trova la propria giustificazione, e, al tempo stesso, il parametro di legittimità, nella necessità di chiudere radicalmente qualsiasi via che consenta l'infiltrazione della criminalità organizzata. Pertanto, non si atteggia a mero riesame della legittimità formale o dell'opportunità dei provvedimenti amministrativi, ma rappresenta un momento autonomo di ricostituzione del tessuto amministrativo, che può portare ad avere effetti ablatori su atti amministrativi consolidati nel tempo, con sacrificio di situazioni giuridiche soggettive collegate, a prescindere dalla tutela dell'affidamento del privato.

Secondo il giudice amministrativo, affinché questi provvedimenti possano correttamente incidere sulla sfera giuridica dei destinatari, non è sufficiente far riferimento a una generica valutazione di non prosecuzione del rapporto per ragioni di interesse pubblico, legata a esigenze di sicurezza pubblica e lotta alla criminalità, quanto, invece (articolo 145, comma 4 del Tuel) deve sussistere, una «connessione» a «situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso» che agli atti risulti provata o, quantomeno fondata su indizi plausibili anche se il potere di gestione straordinaria non comporta un mero riesame della legittimità formale o dell'opportunità dei provvedimenti amministrativi, ma rappresenta un momento autonomo di ricostituzione del tessuto amministrativo, che può portare ad avere effetti ablatori su atti amministrativi consolidati nel tempo, con sacrificio di situazioni giuridiche soggettive collegate (Tar Campania, Napoli, n. 4276/2011) .

Nel caso di specie, negli atti istruttori, non emergevano collegamenti tra la ricorrente e la situazione di infiltrazione o condizionamento criminale dell'amministrazione comunale e il giudice amministrativo ha ritenuto che la ricorrente conservasse un interesse, non solo morale ma anche economico in senso lato, a vedere riconosciuta la fondatezza delle censure contro la motivazione del provvedimento nella parte in cui, in motivazione, faceva riferimento anche indimostrate e non meglio esplicitate ragioni extra ordinem e un generico riferimento normativo all'articolo 145 del Tuel.

Sul tema a più riprese è stato anche rilevato che l'esercizio dei poteri di gestione straordinaria da parte della commissione non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, stante la particolare natura e finalità dello strumento che, operando, in materia di tutela antimafia, è caratterizzato da riservatezza e da urgenza (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6555/2006; Tar Campania, Napoli, n. 4276/2011).

In altri termini, affinché i provvedimenti di gestione straordinaria a seguito di scioglimento degli organi elettivi dell'amministrazione locale possano produrre effetti ablativi sulla sfera giuridica dei destinatari, non è sufficiente far riferimento a una generica valutazione di non proseguibilità del rapporto per ragioni di interesse pubblico, legata a esigenze di sicurezza pubblica e lotta alla criminalità quanto, invece, deve sussistere, una «connessione» a «situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso» che agli atti risulti provata o, quantomeno fondata su indizi plausibili (Tar Campania, Napoli, sezione I, n. 49/2010).

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