Amministratori

La parità di genere nella giunta comunale prevale sullo statuto

di Pietro Alessio Palumbo

Il rispetto della parità di genere nella composizione delle giunte comunali è insuperabile. La natura fiduciaria della carica di assessore non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole donne appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione che ha espresso il primo cittadino. In altre parole va adeguatamente comprovata, certificata da parte del sindaco, l'accidentale situazione di obiettiva e assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione dell'organo politico-amministrativo. Sono in gioco i principi costituzionali di uguaglianza tra tutti i cittadini e di democraticità della Repubblica nell'avvalersi di competenze e capacità, ma anche i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Con la sentenza n. 1578/2019, il Tar Calabria ha affrontato il delicato tema della parità tra i generi, soffermandosi su alcuni dei profili più sensibili di concreta applicazione: l'esercizio delle funzioni democratico-rappresentative dei cittadini.

La vicenda
Alcuni consiglieri comunali di minoranza si sono rivolti al Tar per ottenere l'annullamento dei decreti con i quali il sindaco della loro cittadina aveva provveduto a designare la giunta municipale indicando come assessori tre uomini e una sola donna. Secondo i ricorrenti, il sindaco, oltre a non rispettare il dettato normativo, non avrebbe svolto alcuna effettiva attività istruttoria, non potendosi realmente desumere quale procedura avesse posto in atto per acquisire la disponibilità da parte di persone di genere femminile. Non solo, il sindaco neppure avrebbe dato conto di rinunce all'incarico assessorile, tanto all'interno della stessa maggioranza consiliare, che della società civile tutta.

La decisione
Il Tar ha ammesso che solo l'effettiva impossibilità di assicurare la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge giustifica deroghe a questi principi. Inattuabilità che però deve essere comprovata attraverso un'accurata e approfondita istruttoria e una conforme e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori. L'impossibilità di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere deve risultare in concreto, in modo circostanziato e inequivoco e deve avere un carattere tendenzialmente oggettivo. Non è pensabile che mere situazioni soggettive o contingenti - come ad esempio quelle che possano derivare dall'applicazione di disposizioni statutarie relative al funzionamento degli organi comunali ovvero che attengano alle modalità di elezione degli stessi ovvero dipendenti dalla mancanza di candidati all'interno del partito o della coalizione vincitrice delle elezioni, o comunque di piena ed esclusiva fiducia del sindaco - possano legittimare la deroga alla effettiva applicazione della normativa. Nel caso in cui lo statuto comunale non preveda la figura dell'assessore esterno, per la piena attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne l'ente dovrà dunque procedere a modifiche statutarie.

La sentenza del Tar Catanzaro n. 1578/2019

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