Amministratori

Il Comune può costituire una fondazione di partecipazione ma non deve incidere sul patrimonio comunale

di Ulderico Izzo

Un Ente locale, in aderenza ai principi di contabilità pubblica, in caso di costituzione o partecipazione ad una fondazione, dovrà verificare che dal finanziamento non risulti un depauperamento del patrimonio comunale in considerazione dell’utilità che l’Ente ha rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l’Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell’attività di promozione e valorizzazione del territorio. Altrettante cautele dovranno essere adottate dal Comune relativamente al corretto utilizzo dei fondi pubblici, al fine di permetterne il controllo efficace e l’applicazione puntuale dell’articolo 4, comma 6, del Dl n. 95 del 2012.
Questa è posizione espressa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, con la deliberazione n. 22 /2019.

Il fatto
Un Comune ha chiesto, nell’ambito del controllo collaborativo, alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti, un parere circa la possibilità di costituire e partecipare ad una Fondazione di partecipazione per la valorizzazione della Foresta di Tarvisio, nella quale ricade parte del territorio comunale e, in caso affermativo, se la stessa debba sottostare alla normativa pubblicistica.
La Corte dei conti si è espressa con la deliberazione in rassegna.

La deliberazione
Preliminarmente è opportuno chiarire che la richiesta formulata dall’Ente comunale riguarda la costituzione di una ‘fondazione di partecipazione’, cioè un Ente aperto alla partecipazione di più soggetti giuridici, tra cui Enti pubblici e privati; tale tipo di Ente esprime convergenza di visione tra entità pubbliche e private per il perseguimento di fini di utilità sociale.
La Sezione friulana della Corte contabile è partita, nelle premesse, da una corretta analisi delle fondazioni per le quali vi è stata una riscoperta da parte degli enti pubblici a seguito delle privatizzazioni e della crisi finanziaria pubblica.
Il principio costituzionale del buon andamento della Pubblica amministrazione, tramite criteri aziendalistici di efficienza, efficacia ed economicità, ha favorito un nuovo rapporto tra spesa pubblica e privata espresso nella formula, propria del diritto comunitario, di partenariato pubblico-privato.
La partecipazione di un privato, nell’ambito pubblicistico, può avvenire in presenza di condizioni oggettive, che da tempo sono state chiarite dalla giurisprudenza del Controllo, quali:
a) la Fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica;
b) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative;
c) deve essere finanziata in modo maggioritario da Organismi di diritto pubblico e/o che l’Organo di amministrazione o vigilanza sia designato in maggioranza da un Ente pubblico.
In disparte la necessità della congrua motivazione della delibera comunale che dovrebbe avere, in tale caso, la peculiarità dell’analiticità; l’Ente locale dovrà considerare tutte le implicazioni dell’operazione sul piano finanziario, anche in prospettiva futura, in ossequio ai principi di sana gestione e delle regole della contabilità pubblica, cui sempre deve conformarsi l’attività degli Enti locali anche laddove si concretizzi nell’esercizio dell’autonomia negoziale.
Va sottolineato, a tal riguardo, come l'utilizzo di risorse pubbliche, anche attraverso l’adozione di moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi, che non vengono meno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica (e dunque indirettamente a carico degli Enti locali che partecipano al capitale di tali società) i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.
L’inevitabile immobilizzazione di risorse che consegue all’assunzione di partecipazioni in enti di natura privatistica, con sottrazione delle stesse ad altri impieghi, comporta un’attenta valutazione da parte dell’Ente, che potrà formare oggetto di verifica, da parte della stessa Corte dei conti, in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto annuale di gestione.

Conclusioni
La deliberazione in rassegna, nel ricordare che le Amministrazioni comunali debbono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, e che le fondazioni di partecipazione sono tenute ad osservare le procedure di evidenza pubblica proprie delle Pubbliche amministrazioni, prescrive la necessità di verificare che dal finanziamento non risulti un depauperamento del patrimonio comunale in considerazione all’utilità che l’Ente ha rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l’Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell’attività di promozione e valorizzazione del territorio

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