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Sui diritti di rogito la Sezione Autonomie rimanda al giudice ordinario

di Vincenzo Giannotti

Sulla questione di massima sollevata dalla Corte dei conti della Liguria (deliberazione n. 74/2019 sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10 settembre) sul pagamento dei diritti di rogito al lordo o al netto degli oneri riflessi e fiscali, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 24/2019) questa volta non prende posizione. Le motivazioni si ritrovano in alcuni orientamenti del giudice ordinario, già investito della questione, non ancora certi a causa di sentenze tra loro configgenti. A differenza di quanto avvenuto sui diritti di rogito di segretari in enti privi di dirigenti, che ha visto la posizione restrittiva della Sezione Autonomie non conforme alle sentenza del giudice ordinario, questa volta, la questione di massima è stata dichiarata inammissibile. A supporto di questa scelta è stato chiarito che «la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica"» e conduce all'estraneità del quesito dal perimetro di competenza della Corte dei conti.

Il fatto
Il decreto legge 90/2014 ha previsto che «negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune … è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento». La Sezione delle Autonomie, con la precedente delibera n. 21/2015 (sul Quotidiano degli enti locali e della pa del 26 agosto), ha avuto modo di precisare che il soggetto debitore dell'Irap e degli oneri contributivi e previdenziali non avrebbe dovuto essere individuato nell'ente locale. È stato, quindi, affermato il principio secondo il quale «le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli) a carico degli enti».

La rivalutazione della questione
A differenza della Sezione della Lombardia (deliberazione n. 366/2018) che ha confermato il pagamento al lordo, la Sezione del Veneto (deliberazione n. 400/2018) e quella ligure che ha sollevato la questione di massima, hanno invece rivalutato la questione, a causa di alcune posizioni assunte dalla magistratura ordinaria e amministrativa (Tribunale di Parma, sezione Lavoro, sentenza n. 250/2017 e Tar Sardegna, sentenza n. 493/2016) che hanno stabilito come la remunerazione del segretario vada corrisposta al netto degli oneri riflessi e fiscali.

La posizione della Sezione Autonomie
Pur prendendo atto che la magistratura ordinaria, con successive sentenze (tra le tante Tribunale di Ancona, sezione Lavoro, sentenza n. 65/2018) ha, invece, chiarito che il pagamento deve essere corrisposto al lordo degli oneri accessori, i giudici contabili hanno giudicato la questione di massima inammissibile. Il mancato pronunciamento sulla questione di massima discende da un suo precedente orientamento (deliberazione n. 3/2014) nel quale è stato precisato che «la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (…) può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica"», in quanto «si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede». In altri termini, è stato confermato che la funzione consultiva della Corte dei conti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari, come nel caso di specie, in cui la magistratura ordinaria ha già espresso i primi orientamenti pur se non convergenti.

La delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 24/2019

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