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Si allarga il concetto di «sentenza favorevole» per il compenso agli avvocati pubblici

di Vincenzo Giannotti

Sul concetto di sentenza favorevole, indicato dal Dl 90/2014 per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati pubblici, esteso anche a provvedimenti decisori pronunciati dagli organi giudiziari, o ad altri casi che abbiano come conseguenza la completa salvaguardia dei beni e diritti dell'ente, è arrivata la risposta positiva dalla Corte dei conti della Campania (deliberazione n. 197/2019).

La questione
L'articolo 9 del Dl 90/2014 sembra aver condizionato il pagamento dei compensi accessori degli avvocati interni in presenza di una «sentenza favorevole» e non all'esito favorevole dei giudizi conclusi da parte degli legali interni. Il dubbio riguarda, quindi, la legittimità di estendere la remunerazione dei dipendenti avvocati anche all'esito favorevole dei giudizi intrapresi definiti, non con sentenza, ma con provvedimenti decisori degli organi giudiziari, ovvero di estinzione del giudizio per prescrizione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in generale, per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti dell'ente, oltre che di abbandono o rinuncia con onere delle spese.

I presupposti per la remunerazione accessoria dei legali interni
I giudici contabili partenopei hanno precisato, in via preliminare, il doppio ruolo svolto dagli avvocati degli enti pubblici il cui trattamento economico è articolato in una parte fissa, legata al fatto di essere stabilmente incardinati con finalità di staff consulenziale presso l'ente, e una parte accessoria, riferita al compenso professionale legato alla loro attività di patrocinio processuale dell'ente. Avuto riguardo alla remunerazione della parte accessoria, il legislatore è intervenuto con il Dl 90/2014 stabilendo una serie di regole.
Ha posto un limite alla retribuzione degli avvocati, sia generale, prevedendo un vincolo complessivo del salario complessivo - incluso l'accessorio - che non potrà essere superiore a quello del Presidente della Corte di cassazione, sia individuale, stabilendo che la retribuzione accessoria per ogni singolo anno non potrà essere superiore alla retribuzione del dipendente avvocato.
In merito alla distribuzione delle risorse accessorie, sono state distinte le sentenze favorevoli in due categorie. La prima in presenza di un addebito delle spese alla parte soccombente, che sarà versata all'avvocato solo qualora incassata con la percentuale stabilita nei singoli regolamenti degli enti, pena l'impossibilità di remunerazione. Le seconda categoria riguarda le spese compensate dal giudice, ossia poste a carico delle parti, in questo caso l'ente dovrà stabilire un limite dei compensi sulle proprie capacità di bilancio, limiti che in ogni caso non potranno superare gli importi stanziati nel 2013.

Il concetto di sentenza favorevole
In merito al concetto di sentenza favorevole, pur riscontrando un precedente del giudice contabile che ritiene obbligatorio oltre al carattere favorevole che si sia in presenza di una sentenza (Sezione di controllo Sicilia deliberazione n. 88/2019 si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell'8 maggio), vi è un consolidato orientamento, sia del giudice contabile sia della giurisprudenza amministrativa, che tende a privilegiare l'esito favorevole con prevalenza della sostanza decisoria sulla forma. In altri termini, secondo il collegio contabile partenopeo, le sentenza sono solo una delle forme tipiche di decisione sui beni della vita fatti oggetto di un caso giurisdizionale, con la conseguenza che la soddisfazione dell'ente va valutata in ragione dell'utilità raggiunta con il provvedimento.
Per il collegio contabile va, quindi, accolta l'estensione dell'esito favorevole a qualsiasi provvedimento giurisdizionale che abbia procurato una utilità all'amministrazione, con conseguente diritto alla remunerazione accessoria delle attività svolte dagli avvocati interni.

La delibera della Corte dei conti Campania n. 197/2019

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