Amministratori

I ricorsi contro la Pa vanno notificati alla Pec indicata nell'elenco del ministero della Giustizia

di Andrea Alberto Moramarco

La notifica telematica del ricorso contro la pubblica amministrazione deve essere inviata all'indirizzo mutuato dall'elenco tenuto dal ministero della Giustizia non essendo possibile alcuna forma di equipollenza. La notifica è perciò nulla anche se il ricorso è stato inviato all'indirizzo internet di cui al registro Ipa (indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione) o indicato nel sito internet dell'amministrazione. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7170/2019, che ha però ritenuto scusabile l'errore commesso dal ricorrente per via dell'oscillazione giurisprudenziale sul punto.

La questione
Oggetto della decisione è l'individuazione dell'indirizzo Pec delle amministrazioni pubbliche valido ai fini della notifica degli atti giudiziari. Nel caso di specie, si trattava del ricorso contro un decreto di revoca della misura di accoglienza temporanea, emesso dalla Prefettura di Genova nei confronti di un cittadino extracomunitario. Il difensore di quest'ultimo notificava il ricorso all'Avvocatura distrettuale dello Stato presso l'indirizzo Pec risultante dal registro Ipa, in luogo di quello appositamente dedicato alla ricezione degli atti giudiziari, Il Tar lo dichiarava inammissibile ritenendo nulla la notificazione ed escludendo il beneficio della rimessione in termini per la rinnovazione, trattandosi di negligenza imputabile al ricorrente.
La difesa ha fatto però appello al Consiglio di Stato sottolineando il fatto che l'errato indirizzo utilizzato per la notifica era pur sempre contenuto in un elenco pubblico utilizzabile per le notificazioni alle amministrazioni e che, a ogni modo, sul tema vi era una certa discussione che «imponeva la concessione di un termine per rinnovare la questione».

L'individuazione del corretto indirizzo
I giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto che si è trattato di un errore scusabile e rimettono la causa ai giudici di primo grado, che avrebbero dovuto consentire alla parte di rinnovare correttamente la notifica attraverso l'invio al corretto indirizzo. Prima di addivenire a tale conclusione, però, il collegio coglie l'occasione per fare chiarezza sull'esatta individuazione dell'indirizzo Pec delle amministrazioni pubbliche cui vanno notificati gli atti giudiziari.
I giudici hanno affermato che le notifiche a mezzo Pec nell'ambito del processo amministrativo telematico devono essere inviate agli indirizzi risultanti dall'apposito elenco tenuto dal ministero della Giustizia, come risulta dal combinato disposto degli articoli 16, comma 2, 16 bis e 16-ter del Dl 179/2012 (Decreto crescita 2.0) e 14, comma 2, del Dpcm 40/2016 (Regolamento recante le tecniche-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico). Le previsioni normative dimostrano «l'opzione del legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza». Ciò, d'altra parte, è imposto dalle esigenze di certezza e di effettività del contraddittorio, funzionali a una efficace e tempestiva organizzazione difensiva dell'amministrazione intimata.
Inoltre, puntualizza il Consiglio di Stato, da questa lettura segue l'impossibilità di utilizzare gli indirizzi Pec delle pubbliche amministrazioni contenute nell'elenco Ipa, così come quelli contenuti nei siti internet delle medesime, «che non trovano automa legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari».

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7170/2019

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