Amministratori

Legittima l'ordinanza dell'ente parco di riduzione in pristino per opere eseguite senza nulla osta

di Veronica Gaccione

In considerazione di un generale potere di intervento dell’Ente parco a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto, è da considerarsi legittima l’ordinanza di riduzione in pristino adottata dall’Ente parco in seguito alla constatazione di una violazione urbanistico-ambientale. È quanto afferma il Tar Lazio, Sezione II quater, con la sentenza n. 11524/2019.

Il caso
Il Tar Lazio nella sentenza in commento si è pronunciato su due ricorsi, riuniti, proposti per l’annullamento di due ordinanze di riduzione in pristino «per opere eseguite in assenza di nulla osta sulla proprietà», con cui l’Ente Parco ordinava la rimozione di alcune opere funzionali ad un’attività di campeggio consistenti in case mobili, manufatti in legno, strutture igieniche e recettive, in quanto non assistite né da un idoneo titolo edilizio né dal nulla osta ambientale necessario ai sensi della Lr n. 29/1997, tutte ricadenti in ‘zona B del Parco Bracciano-Martignano’.
Il ricorrente, amministratore unico della società esercente l’attività di campeggio, fra le diverse censure mosse, oltre a contestare il necessario permesso di costruire per alcune delle opere indicate nelle ordinanze, lamentava la non corretta «individuazione del regime giuridico applicabile», poiché l’Ente Parco non avrebbe considerato che sia la residenza  sia le altre strutture ivi contestate, sarebbero state oggetto di ‘istanze di condono edilizio’ risalenti agli anni ’80, dimostrando la loro anteriorità rispetto alla Lr n. 36/1999, istitutiva del Parco regionale. In ogni caso, quest’ultimo non sarebbe titolare di alcun potere di «verifica della corrispondenza delle opere con qualsivoglia provvedimento rilevante sul piano edilizio-urbanistico», né sanzionatorio.
Il Tar, nel respingere quasi integralmente il ricorso, sulla base del combinato disposto degli articoli 13 L. n. 394/1991 e 28 Lr n. 29/1997, ha stabilito che ogni intervento ricadente nella zona protetta è soggetto al parere di compatibilità ambientale dell’Ente Parco, nel rispetto di una normativa il cui fine è quello di salvaguardare aree sottoposte a tutela. In tal senso «atteso che la ratio della disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, legge n. 394 del 1991, che richiede il preventivo nulla osta dell’Ente parco in via generale per ogni ipotesi di concessione o autorizzazione […] è quella di radicare un generale potere di intervento dell’Ente parco a presidio del vincolo alla cui tutela è preposto», è da considerarsi legittima «l’ordinanza di riduzione in pristino adottata dall’Ente parco in seguito alla constatazione di una violazione urbanistico-ambientale» (si veda Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 gennaio 2015, n. 318). Infine il ricorso, solo con riferimento ad alcune limitate opere ricomprese in una delle ordinanze, per le quali era stata richiesta domanda di condono prima sia dell’istituzione del Parco sia della novella normativa che ha previsto il necessario parere preventivo dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

L’Ente Parco: ‘custode’ dell’ambiente
La pronuncia in commento è conforme all’orientamento della giurisprudenza, costante nel ritenere che l’Ente Parco abbia un generale potere di intervento a presidio dei vincoli naturalistici, in attuazione di una normativa, qual è, in primo luogo, quella contenuta nella L. n. 394/1991, posta a tutela delle aree protette. Il sistema di protezione adottato dal legislatore è un sistema ‘forte’, per cui ogni ingerenza da parte del privato in aree naturalistiche sottoposte a particolari tutele, deve essere valutata in modo puntuale, minuzioso, e quanto mai scrupoloso. L’Ente Parco in ciò ed in veste di custode, ricopre un ruolo fondamentale esercitando poteri di pianificazione, autorizzazione e anche sanzionatori. Il nulla osta costituisce solo uno degli strumenti a sua disposizione, in grado di controllare la conformità di progetti e iniziative di privati al regolamento del Parco, il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente, bene prezioso la cui tutela, costituzionalmente sancita dall’articolo 9, diviene sempre più urgente.

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