Amministratori

Conferenza di servizi, il Comune non può opporsi davanti la presidenza del Consiglio dei ministri

di Pietro Verna

È esclusa la legittimazione dei Comuni, che abbiano manifestato dissenso in seno alla conferenza di servizi, a sollevare dinanzi al presidente del Consiglio dei ministri opposizione in base all'articolo 14-quinquies, della legge 241/1990 a tutela di interessi cosiddetti «sensibili» (tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) in quanto la norma si riferisce a pareri di amministrazioni «preposte» esclusivamente alla tutela di detti interessi. Tuttavia, poiché non può escludersi l'ipotesi che siffatta legittimazione sia attribuita da norme speciali, statali o regionali, è necessario che la presidenza del Consiglio dei ministri, ogni qual volta pervenga un'opposizione comunale, «dovrà effettuare […] una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di dette norme».
Questi i termini in cui il Consiglio di Stato ha risposto, con il parere n. 2534/2019, a due quesiti proposti da palazzo Chigi in ordine alla possibilità per le amministrazioni comunali di attivare lo strumento dell'opposizione previsto dall'articolo 14-quinquies, introdotto dal Dlgs 127/2016 «Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi».
Possibilità che i magistrati di palazzo Spada hanno escluso perché ciò «finirebbe per complicare il quadro regolatorio di riferimento e per rallentare, anziché snellire i procedimenti, in evidente contraddizione con la ratio sottesa alla riforma», che persegue «la deflazione del carico gravante sul consiglio dei ministri». Fermo restando che a sfavore di questa possibilità militano le previsioni della disciplina di settore (codice dell'ambiente, testo unico degli enti locali, testo unico in materia edilizia e urbanistica, codice dei beni culturali e del paesaggio e testo unico delle leggi sanitarie) da cui si evince che l'ente locale non possiede né gli strumenti, né le competenze per svolgere «in proprio» le funzioni oggetto di questa disciplina (Consiglio di Stato, sentenza 15 dicembre 2011, n. 6612). Senza considerare che la legittimazione ad agire «non implica affatto il riconoscimento di una corrispondente competenza di amministrazione attiva comunale in quelle materie e su quegli interessi».

Cornice normativa
L'articolo 14-quinquies prevede:
• l'inversione del potere di opposizione: se prima della riforma del 2016 spettava all'amministrazione procedente il ricorso al consiglio dei ministri per superare i dissensi proposti in sede di conferenza di servizi dai titolari degli interessi sensibili, attualmente questo potere spetta alle amministrazioni dissenzienti;
• la proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione conclusiva della conferenza;
• l'opposizione deve essere proposta entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, sempre che il dissenso sia stato espresso «in modo inequivoco prima della conclusione dei lavori della conferenza;
• qualora le amministrazioni giungano ad un accordo, non è più necessaria la presa d'atto del Consiglio dei ministri, ma i contenuti dell'accordo sono trasmessi all'amministrazione procedente, che li assume nel nuovo provvedimento di conclusione della conferenza.

Il parere di palazzo Spada
Il Consiglio di Stato ha invitato il Governo ad accertare che la norma invocata dai Comuni «a supporto» dell'opposizione attribuisca agli stessi il potere di pronunciare «pareri o atti di assenso comunque denominati in conferenze di servizi per progetti, interventi o attività da approvare o autorizzare».
Non a caso l'alto Collegio ha segnalato, a titolo esemplificativo, la legge della Regione Piemonte 42/2020, che ha delegato ai Comuni le funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati, di approvazione del progetto e di autorizzare degli interventi previsti, nonché in tema di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Legge che non appare «rilevante e risolutiva» ai fini della proponibilità dell'opposizione in base all'articolo 14- quinquies in quanto pone il Comune delegato nella posizione di «autorità procedente» e non di autorità titolare di questa funzione.

Il parere del Consiglio di Stato n. 2534/2019

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