Amministratori

Trasparenza, sanzioni più pesanti al dirigente responsabile della mancata pubblicazione dei dati

di Manuela Sodini

La legge di bilancio contiene delle modifiche rilevanti sugli effetti delle violazioni pubblicitarie del decreto trasparenza; infatti oggetto di modifica sono gli articoli 46 e 47 del decreto 33/2013 che delineano, rispettivamente, la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico e il regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza, prevedendo l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per mancato rispetto di determinati obblighi di comunicazione e pubblicazione, riferendosi quindi a fattispecie di inadempimento tipizzate.

L'articolo 46, nella «vecchia» versione, stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico previsti dalla legge costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
La modifica contenuta nella manovra interviene precisando che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui si viene ad applicare il comma 1-bis dell'articolo 47 riformulato dal disegno di legge.

Il comma 1-bis dell'articolo 47 viene modificato stabilendo che nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, vale a dire gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismi interessati. In pratica, nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati richiesti dall' articolo 14 non si applica la sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro, mediante rinvio al comma 1 dell'articolo 47, ma questa nuova sanzione introdotta nel comma 1-bis. La sanzione sembrerebbe applicarsi anche nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2, vale a dire i dati sui pagamenti.

Anche il comma 2 dell'articolo 47 che disciplina il regime sanzionatorio in caso di mancata pubblicazione dei dati richiesti dall'articolo 22, comma 2, vale a dire quelli concernenti gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo e le partecipazioni in società, viene sostituito. In questo caso non si applica più una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione, ma si applica una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La sanzione pare si estenda anche agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento.

Infine, intervenendo con una modifica sul terzo comma dell'articolo 47, per tutte le sanzioni per fattispecie di inadempimento tipizzate, quali sono quelle contenute nell'articolo 47, viene stabilita l'irrogazione da parte di Anac.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©