Amministratori

Accesso agli atti, escluso l'interesse attuale e concreto per il gestore privo di titoli abilitativi

di Michele Nico

La mera gestione di un impianto di distribuzione di carburanti, non supportata dal possesso dei prescritti titoli abilitativi, non costituisce una circostanza idonea a legittimare la richiesta di accesso al Comune, volta a ottenere copia degli atti afferenti l'autorizzazione all'esercizio e al potenziamento dell'attività di vendita dei carburanti da parte di una stazione di rifornimento ubicata sul territorio.
Con la sentenza n. 6060/2019 il Tar Campania ritorna ancora una volta sui presupposti per l'esercizio del diritto di accesso agli atti secondo la legge 241/1990, che si differenziano da quelli previsti per l'accesso civico generalizzato previsto dall'articolo 5 del Dlgs 33/2013, introdotto dall'articolo 6, comma 2, del Dlgs 97/2016.
Si tratta di fonti normative complementari che rispondono a finalità diverse e il cui rapporto non risulta sempre ben definito, come anche dimostra il fatto che il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 8501/2019 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 9 gennaio), ha rimesso all'adunanza plenaria una serie di questioni sulla verifica dei presupposti per l'accesso generalizzato, nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'accesso ordinario.

La decisione
Per quanto concerne la pronuncia in commento, il Tar Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di accesso, proposto dal titolare di un impianto di carburanti che gestiva l'attività in carenza di licenza fiscale e senza la prescritta autorizzazione petrolifera.
Nel corso della disamina svolta i giudici hanno osservato che, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, l'articolo 22, comma 1, della legge n. 241/1990 richiede in capo al soggetto richiedente la titolarità di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».
In tal modo il disposto richiede la sussistenza di un interesse che, oltre a essere serio e non emulativo, rivesta carattere «personale e concreto», in quanto ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico rapporto, nonché risulti meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

I presupposti per l'accesso
Per effetto di questa previsione non è sufficiente addurre un generico e indistinto interesse alla legalità o al buon andamento dell'attività amministrativa, bensì è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del diritto di accesso agli atti, verrà a trovarsi titolare di «poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque a intersecarsi con l'esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi».
Il ricorrente, dopo aver gestito per alcuni anni l'impianto di carburanti sulla base di un regolare contratto di comodato con la società proprietaria titolare dell'impianto stesso e della prescritta autorizzazione petrolifera, si era reso responsabile di inadempimento, per cui la società titolare nel 2015 aveva risolto il rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
A seguito della risoluzione del rapporto era insorto, in capo alla ditta ricorrente, l'obbligo (inadempiuto) di riconsegnare l'impianto di distribuzione, nonché il venir meno dei presupposti necessari al mantenimento della licenza d'esercizio.
In questo contesto, il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione all'ottenimento dei documenti richiesti in base all'articolo 22 della legge 241/1990 che, a differenza dell'articolo 5 del Dlgs 33/2013, non consente l'esercizio del diritto di accesso per mere finalità di controllo diffuso sull'azione della pubblica amministrazione e senza la necessità di dimostrare la titolarità di interessi giuridici rilevanti.

La sentenza del Tar Campania n. 6060/2019

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