Amministratori

Servizi sociali, procedure riservate per le associazioni di volontariato

di Alberto Barbiero

I Comuni possono indire procedure per la realizzazione di attività o di servizi sociali di interesse generale riservate alle associazioni di volontariato e di promozione sociale.
Il Tar Puglia – Lecce, sezione II, con la sentenza n. 2049/2019 ha chiarito l'ambito applicativo dell'articolo 56 del codice del terzo settore, evidenziando la piena legittimità delle procedure riservate indette dalle amministrazioni locali.

La disposizione del Dlgs 117/2017 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

I giudici amministrativi evidenziano come tale previsione normativa traduca, in chiave di diritto positivo, tutta una serie di interpretazioni giurisprudenziali, sia eurounitarie che nazionali, volte a bilanciare la possibilità di ricorso ad organizzazioni di volontariato con il rispetto dei principi irrinunciabili in tema di tutela della concorrenza e della par condicio, qualora si tratti di attività tesa alla produzione di utili. Per quel che attiene più in particolare al diritto nazionale, la particolare previsione normativa si giustifica altresì alla luce dell'articolo 45 della Costituzione, che riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La sentenza chiarisce che lo sviluppo del particolare percorso selettivo rientra nell'ambito di scelta discrezionale delle amministrazioni, risultando attività compatibile con le previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici, purché oggetto di adeguata motivazione.

È la motivazione, dunque, che costituisce la chiave di volta di verifica dell'operato dell'ente nell'esplicitazione della propria volontà di rivolgersi a organizzazioni di volontariato o ad associazioni di promozione sociale.

Il Tar pugliese chiarisce come questa motivazione sia computa quando evidenzia l'attuazione del principio di solidarietà, la qualità del servizio (grazie alla capillare diffusione, sul territorio, di associazioni di volontariato), nonché la riduzione dei costi.

Proprio in relazione a quest'ultimo profilo, il rapporto tra l'ente locale e l'associazione deve essere caratterizzato dal meccanismo del rimborso spese, con la rendicontazione dei costi diretti effettivamente sostenuti, oltre ad un'eventuale quota di costi indiretti collegata allo svolgimento dell'attività. In questo sistema, il trasferimento economico da parte dell'ente all'associazione relativo al servizio non deve superare il rimborso delle spese sostenute.

La sentenza del Tar Lecce n. 2049/2019

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