Appalti

Legittimo il potere statale di ridurre o azzerare le tariffe incentivanti già assegnate

di Matteo Piacentini

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 222/2020, ha ribadito il consolidato orientamento di matrice europea che legittima il potere amministrativo statale in grado di modificare o, addirittura, azzerare le tariffe incentivanti già regolarmente disposte ed attuate.

Il fatto
La questione su cui verte la pronuncia prende le mosse da un comunicato del Gse che aveva reso noto che il costo annuo corrispondente agli incentivi per i grandi impianti in esercizio entro il 31 agosto 2011 e per quelli ammessi al registro per il 2011 aveva determinato l’azzeramento della disponibilità economica relativa al secondo semestre del 2012, con conseguente mancata apertura del relativo registro.
Con la sentenza non definitiva n. 1307 del 2 marzo 2018 il supremo organo amministrativo aveva subordinato la decisione sul motivo di appello - che denunciava il contrasto con la normativa europea - alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Ue, statuendo, inoltre, la non applicabilità alla società ricorrente della normativa transitoria del quinto Conto energia, non essendosi posizionata in posizione utile nel relativo registro afferente al primo semestre del 2012 e la non sussistenza della violazione dell’articolo 65 del Dl n. 1 del 2012, convertito con modificazioni con legge n. 27 del 2012, relativo agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
In particolare, con la richiamata sentenza non definitiva è stata rimessa alla Corte di giustizia la seguente questione interpretativa: «Stabilisca la Corte se l’articolo 3, comma 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE debba essere interpretato - anche alla luce del generale principio di tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva in punto di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili - nel senso di escludere la compatibilità con il diritto Ue di una normativa nazionale che consenta al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo, l’azzeramento delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite».
La Corte di giustizia, Sezione X, ha deciso la questione pregiudiziale con la sentenza 11 luglio 2019, C – 180/18, C – 286/18, Agrenergy s.r.l. e C – 287/18, Fusignano Due s.r.l. dichiarando che, fatte salve le verifiche che il Giudice del rinvio deve effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/28, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente a uno Stato membro di prevedere la riduzione, o perfino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite per l’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici.
Nonostante la chiara statuizione della Corte, la società appellante ha insistito, in sede difensiva, nel sostenere che la normativa nazionale non sarebbe stata rispettosa del principio di certezza del diritto perché, a fronte di indicazioni chiare e precise che consentivano all’impresa di confidare negli incentivi del quarto conto energia, era sopraggiunta una imprevedibile disciplina restrittiva con il quinto conto energia, con conseguente lesione del legittimo affidamento.

La decisione
Sul punto il Consiglio di Stato ha evidenziato come la società non abbia considerato che a) l’articolo 25 del Dlgs n. 28 del 2011 prevede la individuazione con decreto ministeriale di un limite annuale di potenza elettrica degli impianti fotovoltaici; b) il decreto del quarto Conto energia individua l’obiettivo e le misure da prendere nel caso di un suo raggiungimento con gli impianti già entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e iscritti nel relativo registro; c) essendo stato raggiunto il tetto prefissato, era legittima e doverosa la mancata apertura del registro del secondo semestre 2012, pubblicizzata prima che l’impianto della società entrasse in esercizio; d) la società non era in posizione utile nel registro relativo al primo semestre del 2012, con conseguente esclusione della disciplina transitoria.
In definitiva, alla luce delle appena richiamate motivazioni di merito ma, soprattutto, del recente indirizzo interpretativo della Corte Ue, il Consiglio di Stato ribadisce che la possibilità di fruire delle tariffe incentivanti previste dal quarto conto energianon era offerta a tutti gli operatori di impianti solari fotovoltaici e non era neppure garantita per un periodo specifico, ma dipendeva: da un lato, dall’iscrizione in posizione utile di un impianto solare fotovoltaico in un registro aperto dal Gse; dall’altro, dal mancato superamento del limite dei costi di incentivazione indicati nel corso del periodo precedente. Poiché le norme di diritto erano chiare e precise, la loro applicazione era prevedibile per i soggetti dell’ordinamento e il Gse ne ha fatto legittima applicazione garantendo l’adeguata pubblicità, vi erano le condizioni affinché un operatore economico prudente ed avveduto fosse in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, con la conseguenza che non può invocare la lesione del principio dell’affidamento quando il provvedimento sfavorevole è stato adottato.
Sulla scorta di tale motivazione l’appello è stato definitivamente respinto.

 

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