Amministratori

Amministratore professionista e dipendente part time, indennità di funzione dimezzata senza aspettativa

di Aldo Milone

La delibera n. 157/2019 della Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte, offre una rilevante interpretazione in materia di indennità di funzione degli amministratori locali.
L'attività consultiva dei giudici contabili è stata promossa dalla richiesta di parere formulata da un Comune volta a conoscere, nel silenzio della legge, il trattamento indennitario da riservare agli amministratori dipendenti part time che svolgano anche un lavoro autonomo professionale.

Quadro normativo di riferimento
Le norme che assumono rilievo sono gli articoli 81 e 82 del Tuel. L'articolo 81 dispone, in sintesi, che i sindaci, i presidenti delle Province, i presidenti dei consigli comunali e delle comunità montane, nonché gli assessori, che siano lavoratori dipendenti, «possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato». La disposizione prevede un diritto (potestativo) degli amministratori-dipendenti a essere collocati in aspettativa, funzionale all'attuazione della Costituzione in tema di esercizio delle funzioni pubbliche elettive e conservazione del posto di lavoro.
L'articolo 82, comma 1, rimette a un decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Mef e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) la determinazione entro certi limiti dell'indennità di funzione da corrispondere ai sopra citati soggetti (in attesa della sua emanazione continua a valere il Dm 4 aprile 2000 n. 119), stabilendo che «tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa». La ratio della disposizione consiste nel promuovere la totale dedizione dell'amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme necessarie alla sua indipendenza economica per il periodo del mandato; coerentemente, la finalità della norma riduttiva è indurre gli amministratori locali a esercitare a tempo pieno le proprie funzioni, diminuendo forfettariamente la loro indennità in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero al mandato pubblico, in caso di contestuale svolgimento di altra attività lavorativa.

Dimezzamento dell'indennità
Secondo i magistrati del controllo piemontese, la misura dell'indennità di funzione è strettamente collegata allo status dell'amministratore. Mentre agli amministratori che non possono avvalersi della facoltà dell'aspettativa non retribuita (quali i lavoratori autonomi) spetta l'indennità di funzione nella misura intera, per quelli (lavoratori dipendenti) cui la legge riconosce il diritto all'aspettativa il trattamento è condizionato dalla scelta di avvalersene o meno. Se l'amministratore-dipendente opta per l'aspettativa non retribuita allora godrà dell'indennità di funzione piena, laddove non la richieda l'indennità sarà dimezzata. Dal tenore letterale e dalla stessa ratio della norma si evince che – analogamente al diritto all'aspettativa – il dimezzamento opera indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato) prestato dall'amministratore. Ciò che rileva ai fini dell'abbattimento è insomma unicamente la circostanza che, avendone in qualche modo diritto, non si fruisca dell'aspettativa non retribuita. Ne deriva (implicitamente) l'interpretazione secondo cui un amministratore locale professionista e al contempo dipendente part time, in diritto per questo ad accedere all'aspettativa senza retribuzione, vedrà dimezzata l'indennità di funzione se non la richiede.

La delibera della Corte dei conti Piemonte n. 157/2019

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