Amministratori

Mancata adozione del piano triennale anticorruzione, ne rispondono responsabile e Cda

di Manuela Sodini

Anac è ritornata sugli aspetti sanzionatori per mancata adozione del piano triennale anticorruzione e trasparenza da parte di una società, avviando il procedimento e comminando la multa ai componenti del consiglio di amministrazione e al responsabile prevenzione corruzione e trasparenza. Lo si apprende dalla delibera dell'Anac n. 1152/2019.

Anac ha effettuato un accertamento nel mese di ottobre sul sito istituzionale della società riscontrando la mancata pubblicazione del piano triennale anticorruzione e trasparenza 2019-2021. Il responsabile prevenzione corruzione e trasparenza si è giustificato imputando il fatto a due eventi dei primi mesi del 2009: le modifiche all'oggetto sociale e l'acquisizione di quote da altra società pubblica, evidenziando che il ritardo era dovuto anche alla necessità di inserire nelle aree di rischio eventuali nuove misure in considerazione delle nuove funzioni e della nuova struttura organizzativa. L'istruttoria denota invece una scarsa attenzione della società alle scadenze di legge per l'adozione dei piani.

Secondo l'Autorità come tra il termine per l'aggiornamento omesso, 31 gennaio, e i due eventi verificatisi nei primi mesi dell'anno, l'organo di indirizzo ha avuto, in realtà, a disposizione un lasso di tempo ragionevole per fare in modo che la società fosse adempiente; del resto l'organo di indirizzo non può esimersi dalle proprie responsabilità in quanto la legge gli riconosce l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative siano attuate, con ciò delineandosi anche la cosiddetta culpa in vigilando.

Pertanto, per Anac deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza in capo al Responsabile, al Presidente, al vice Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione in quanto soggetti obbligati all'adempimento previsto dalla legge 190/2012.

L'Autorità, al fine di determinare la sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. b) del decreto-legge n. 90/2014, ha tenuto conto dei seguenti parametri: della gravità dell'infrazione, del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo, della rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione, la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori, l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata.

La delibera dell'Anac n. 1152/2019

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