Amministratori

Decade il presidente dell'azienda speciale che non presenta la dichiarazione annuale di incompatibilità

di Ulderico Izzo

È legittimo l'atto di decadenza adottato dal responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, nei confronti di un presidente di un'azienda speciale che non aveva presentato la dichiarazione annuale di incompatibilità prescritta a seguito dell'entrata in vigore delle norme di attuazione della legge Severino. Lo ha stabilito la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 1869/2020 contenente una puntuale interpretazione delle disposizioni del Dlgs 39/2013 e di quelle transitorie del Dl 69/2013 come modificato dalla legge di conversione 98/2013 articolo 29-bis.

Il fatto
Dinanzi al Tar della Campania è stato impugnato il provvedimento di dichiarazione di decadenza dall'incarico di presidente del consiglio di amministrazione di un'azienda speciale, nonché dalla carica di direttore facente funzioni della medesima, emesso dal segretario generale (della Provincia di Benevento), nella qualità di responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione.
Il giudice amministrativo, sia in primo grado che in sede di appello, ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente con dichiarazione di illegittimità degli atti impugnati.
Durante il processo amministrativo, l'ente locale ha, tra l'altro, sollevato, il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, ma questa eccezione è stata anch'essa respinta.
La sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, la quale, a sezioni uniti, oltre a dichiarare la competenza a decidere del giudice ordinario, ha definito doveroso l'atto adottato dal responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione.

La decisione
La sentenza è degna di pregio giuridico in quanto da un lato definisce l'incarico di presidente di un'azienda speciale come onorario (correttamente il legislatore assegna un compenso forfettario di euro 30 per ogni seduta del Cda), e assurge a una posizione di diritto soggettivo e dall'altro chiarisce la bontà dell'operato dell'ente cui è collegata l'azienda speciale, nel dichiarare decaduto il presidente del Cda inadempiente rispetto alle prescrizioni del Dlgs 39/2013.
Gli atti di decadenza in questione non possono considerarsi espressione di poteri pubblicistici riguardanti la copertura di un ufficio pubblico, rispetto ai quali la correlata posizione del privato è di interesse legittimo, come ha affermato il Consiglio di Stato. Essi sono stati emanati dall'amministrazione, in applicazione di norme di legge, il primo sulla scorta della responsabilità fatta gravare sull'ente dal Dlgs 39/2013, in merito al rispetto delle norme sull'incompatibilità e il secondo per il fatto estrinseco rappresentato dall'intervenuto termine di scadenza dell'incarico.
I provvedimenti adottati dal segretario generale sono privi di discrezionalità amministrativa, ma, a contrario, sono a natura vincolata.
In caso di inadempienza, in base al decreto, l'ente di appartenenza era tenuto a effettuare un autonomo accertamento della insussistenza di cause di incompatibilità, esponendosi altrimenti al rischio di subire una seria sanzione interdittiva.
Dalla sentenza è emerso che le norme si interpretano sistematicamente per la tutela dell'interesse pubblico, nonché il ruolo centrale, in tema di vigilanza, del responsabile dell'anticorruzione, che riceve, dalla Suprema Corte un doveroso riconoscimento.

La sentenza della Corte di cassazione n. 1869/2020

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