Amministratori

Il titolare di carica politica deve espletare gratuitamente qualunque incarico di diversa natura

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la delibera n. 3/2020, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti ha evaso una richiesta di parere in ordine all'emolumento spettante al componente del consiglio direttivo dell'ente parco - sia esso presidente o consigliere - nel caso di contemporaneo svolgimento di mandato da amministratore comunale (consigliere comunale).

Il quesito
In particolare, l'Ente Parco ha chiesto conferma se, nella fattispecie trovi applicazione la previsione di cui al comma 11 dell'articolo 5, Dl 78/2010: "Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta".
In caso positivo ne deriverebbe la possibilità di opzione fra le due indennità, fermo restando il divieto di cumulo.

Le considerazioni della Corte
Al fine di risolvere il quesito, la Corte ha preso in considerazione l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dei commi 5 ed 11 dell'articolo 5 del Dl 78/2010, allo scopo di verificare se, ed eventualmente in quali termini, il comma 11 dell'articolo 5 si sovrapponga al comma 5 del medesimo articolato, comportando, di fatto, una deroga al principio di gratuità degli incarichi conferiti ai titolari di carica elettiva, ivi codificato.
Il comma 5, dell'articolo 5 codifica un principio di coordinamento della finanza pubblica, finalizzato a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive e, nel contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica.
In particolare, il Giudice delle leggi ha confermato che la suddetta disposizione ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e che introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive; in forza di tale principio i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.
Lo stesso comma stabilisce, altresì, che gli eventuali gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a seduta (cfr. Corte Costituzionale sentenza 151/2012; nonché in senso conforme sentenza 99/2014).
A tale riguardo, la Sezione delle Autonomie, facendo proprio l'orientamento delle Sezioni regionali di controllo, ha ribadito che lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva, a prescindere dalla percezione di un emolumento, determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'articolo 5, comma 5, del Dl 78/2010. Detta interpretazione si basa sulla ratio legis della norma, che non è rinvenibile in una preclusione ex se dello svolgimento di "qualsiasi incarico", in favore di Pubbliche Amministrazioni, da parte del titolare di cariche elettive, bensì nell'escludere che egli possa percepire ulteriori emolumenti per "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo".
La Sezione ha, inoltre, evidenziato come il dispositivo normativo persegua una duplice finalità: di contenimento dei costi per le Pubbliche Amministrazioni e di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive. La dimostrazione di questa duplice ratio normativa è il disincentivo sia per i rappresentanti dei cittadini ad assumere altri incarichi oltre a quelli attribuiti elettivamente, sia per le Pubbliche Amministrazioni ad indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive, piuttosto che verso altri professionisti, anche nel caso in cui l'Amministrazione richiedente la prestazione sia diversa dall'Ente presso il quale la persona in questione sia stata eletta (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 11/2016/PAR).
La Sezione lucana ha sottolineato come nel caso del comma 11 vi sia la compresenza di incarichi di natura "politica"; pertanto, non sussiste il problema di tutelare - in termini di priorità teleologica - il munus di natura politica rispetto all'incarico di diversa natura. Diversamente, nella fattispecie di cui al comma 5 la carica elettiva coesiste con incarichi di diversa natura e il principio di gratuità dell'incarico "non politico" funge da deterrente, limitando il rischio di sviamento dai compiti e dalle responsabilità connesse al munus politico rivestito. Nel caso in cui si ritenessero sovrapponibili i perimetri applicativi delle due disposizioni, il comma 11 andrebbe a svuotare di qualsiasi significato e portata precettiva il comma 5, trasformando il divieto di remunerazione, ivi sancito, in possibilità di scelta dell'emolumento più conveniente, con tutte le conseguenze a questo connesse.

Conclusioni
In conclusione, la Sezione ha ritenuto che il comma 11 dell'articolo 5 del Dl 78/2010 codifichi una clausola residuale, di chiusura, riferita alle sole ipotesi di coesistenza di incarichi di "natura politica" espletati presso Organi appartenenti a diversi livelli di governo. Nel caso in cui, invece, il titolare di carica elettiva riceva un incarico di diversa natura, viene in rilievo il comma 5 del medesimo articolato, con l'effetto che, fermo restando il diritto al rimborso delle spese ed agli eventuali gettoni di presenza, l'incarico "non politico", se accettato, venga espletato in forma gratuita, salvo i casi di deroga espressamente codificati dal Legislatore.

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