Amministratori

Non spetta al Tar l'iter regionale di composizione della commissione consiliare permanente

di Guido Befani

Non rientra nella sfera di attribuzione dello Stato, e, per esso, del Giudice amministrativo, l’annullamento del verbale attestante la composizione di una Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, trattandosi non di atto amministrativo, da adottarsi nel rispetto di parametri legali ‘esterni’, ma all’interpretazione e all’applicazione di un criterio sulla composizione proporzionale delle Commissioni consiliari, stabilito dallo stesso regolamento interno del Consiglio regionale, che è espressivo, in questa forma, di discrezionalità politica. È quanto afferma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22/2020.

L’approfondimento
La Corte costituzionale è intervenuta in sede di conflitto di attribuzione affermando l’impossibilità per il Giudice amministrativo di annullare un verbale del Consiglio regionale attestante la composizione in proporzione alla rappresentanza dei singoli gruppi di una Commissione consiliare permanente.

La decisione      
Nel risolvere il conflitto di attribuzione incorso tra il Giudice Amministrativo e la Regione Puglia, la Corte ha avuto modo di rilevare come le attribuzioni dei Consigli regionali, pur non esprimendosi a livello di sovranità paragonabile a quella propria dello Stato, siano però comunque manifestazione di autonomie costituzionalmente garantite, laddove i Consigli regionali godono in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento.
Per la Corte, infatti, deve essere riconosciuto ai Consigli regionali, al pari che ai due rami del Parlamento, la funzione di autorganizzazione interna, qualificandola, accanto alla funzione legislativa e a quelle di indirizzo politico e di controllo, come parte del nucleo essenziale comune e caratterizzante delle funzioni degli organi ‘rappresentativi’ e che tale nucleo caratterizzante delle attribuzioni regionali, definito dall’articolo 121, secondo comma, Cost., ricomprende le funzioni legislative e regolamentari di indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di autorganizzazione.
Per la Corte, inoltre, nell’ambito dell’autonomia organizzativa spettante anche alle assemblee legislative regionali è ricompresa la potestà di disciplinare i propri lavori, sia attraverso l’approvazione di regolamenti interni che predeterminano le modalità di funzionamento dei Consigli e delle loro articolazioni, sia attraverso l’interpretazione e l’applicazione dei regolamenti stessi, attività che costituiscono razionale completamento dell’autonomia in questione.
Per di più, lo statuto e la normativa regionale possono assegnare al Consiglio o al suo ufficio di presidenza anche lo svolgimento di alcune funzioni amministrative e non è escluso che la stessa potestà di autorganizzazione interna dei Consigli regionali si manifesti attraverso atti di esercizio di funzioni amministrative non strettamente coessenziali alla loro potestà normativa. In questa evenienza, tali atti si collocherebbero all’esterno della sfera di autonomia costituzionalmente garantita e potrebbero perciò soggiacere a sindacato giurisdizionale, particolarmente se devono essere adottati sulla base di parametri legali.
Dunque, è certo che siffatta natura, e il connesso regime di sindacato, non sono predicabili in riferimento al verbale attestante le modalità con cui è stata decisa la composizione di una commissione consiliare, attraverso l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 9 del regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, cioè della disposizione che allo scopo richiede, per quanto possibile, il ricorso al criterio proporzionale, riferito alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare.
Nel caso di specie, pertanto, non si è di fronte a un atto amministrativo, da adottarsi nel rispetto di parametri legali ‘esterni’, ma all’interpretazione e all’applicazione di un criterio (appunto la composizione delle commissioni in proporzione, per quanto possibile, alla forza numerica dei gruppi consiliari) stabilito dallo stesso regolamento interno del Consiglio regionale, criterio esso stesso espressivo, in questa forma, di discrezionalità politica. Si tratta perciò di una decisione strettamente collegata alla potestà di autorganizzazione del Consiglio, con carattere di essenzialità e diretta incidenza, tale che, in sua mancanza, l’attività del Consiglio sarebbe menomata o ne sarebbe significativamente incisa.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che il ricorso per conflitto di attribuzione è fondato in riferimento agli articoli 114, secondo comma, 117 e 121, secondo comma, Cost. In base a tali disposizioni costituzionali non spetta allo Stato, e, per esso, al Giudice amministrativo, annullare il verbale attestante la composizione di una Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, dovendo per ciò essere annullata la sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, Sezione I, sentenza n. 260 del 2019.

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