Amministratori

Terzo settore, Pa obbligate alla procedura selettiva per la scelta delle associazioni

di Alberto Barbiero

Le amministrazioni pubbliche devono individuare le associazioni di volontariato o di promozione sociale con le quali vogliono stipulare una convenzione mediante una procedura comparativa.

L'articolo 56 del Dlgs 117/2017 definisce in modo esplicito il percorso che deve essere seguito per pervenire all'affidamento di attività di interesse generale, secondo l'unico schema derogatorio all'applicazione delle procedure del codice dei contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 2052/2018, aveva preso in esame la particolare fattispecie, evidenziando come il particolare sistema di remunerazione delle prestazioni previsto nella disposizione (il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività) costituisse presupposto per sottrarre le convenzioni all'applicazione del codice dei contratti pubblici. Nel parere, infatti, si chiariva come il rimborso escluda la remunerazione di tutti i fattori della produzione altrui (capitale e lavoro) e copra solamente le spese vive, negando così l'onerosità della prestazione ed enucleando un contesto di servizio di interesse generale non economico, non interferente, in quanto tale, con le regole del Dlgs 50/2016.

La particolarità della disciplina delle convenzioni con gli organismi di volontariato e con le associazioni di promozione sociale non delinea tuttavia una deroga assoluta ai principi dell'ordinamento euro-unitario, che vengono infatti a essere esplicitamente dichiarati come elementi di riferimento nell'articolo 56 del codice del terzo settore, da applicare in una procedura di confronto comparativo.

La norma si caratterizza anzitutto per la previsione di un obbligo di evidenza pubblica per la selezione dell'associazione con la quale pervenire alla stipulazione della convenzione, escludendo modalità derogatorie ulteriormente semplificative e non consentendo, quindi, affidamenti diretti.

Non è peraltro ipotizzabile alcun richiamo alle procedure dell'articolo 36 del Dlgs 50/2016, in quanto simile applicazione per analogia farebbe ricadere la procedura nell'alveo del codice dei contratti pubblici, riconducendo il rapporto allo schema dell'appalto.

La disposizione del codice del terzo settore, tuttavia, connota tali procedure comparative come riservate alle due tipologie di organismi, consentendo quindi una limitazione del novero dei potenziali concorrenti.

La norma, tuttavia, non può essere utilizzata dalle amministrazioni per stipulare convenzioni con altri soggetti del terzo settore, quali, ad esempio, associazioni non riconosciute che non abbiano configurazione come organismi di volontariato o di promozione sociale.

L'applicazione dei principi di pubblicità e di trasparenza alle procedure comparative regolate dall'articolo 56 del Dlgs 117/2017 è garantita dal comma 3-bis della stessa disposizione (introdotto dal Dlgs 105/2018), il quale stabilisce che le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di gara e i relativi provvedimenti finali. Gli stessi atti devono essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente.

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