Amministratori

Divieto di caccia, il sindaco può disporlo tramite ordinanza extra ordinem

di Gabriele Gagliardini

La circostanza che la legislazione sull’esercizio dell’attività venatoria non assegni competenze in materia ai Comuni non osta all’applicazione della normativa generale degli articoli 50 e 54 del Tuel in virtù della quale si deve ritenere ammissibile il potere del Sindaco di disciplinare la caccia sul territorio comunale, a condizione che sussistano i presupposti dell’ordinanza extra ordinem. È quanto si ricava dalla sentenza del Tar Valle d’Aosta del 20 febbraio 2020, n. 7.

Il caso
Nella vicenda all’attenzione del Tar, il Sindaco di un Comune proibisce l’esercizio dell’attività venatoria su una parte di territorio comunale. Il provvedimento si fonda sulle segnalazioni dei cittadini residenti nella zona interessata dal divieto, che manifestavano preoccupazione per la presenza di gruppi di cacciatori impegnati in battute di caccia e fastidio provocato dal rumore dei fucili.
Quattro associazioni di cacciatori impugnano l’ordinanza del Sindaco contestando l’incompetenza del Comune in relazione all’esercizio dell’attività venatoria e comunque l’insussistenza - nella fattispecie - dei presupposti per il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente.

La decisione
Il Tar ha accolto il ricorso sulla base del seguente iter argomentativo.
Con riguardo all’asserita incompetenza del Comune in materia di caccia, il Collegio osserva che, effettivamente, né la legge statale (legge n. 157 del 1992) né quella Valdostana (Lr n. 64 del 1994) attribuiscono poteri ai Comuni in tale ambito.
Tuttavia, ritiene il Tar, l’incompetenza dei Comuni ai sensi della legislazione di settore non preclude l’applicazione della normativa generale contenuta negli articoli 50 e 54 del Tuel che riconosce al Sindaco un potere atipico e residuale. Ne consegue che il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente deve ritenersi eventualmente ammesso anche con riguardo all’attività venatoria sul territorio comunale, a condizione, però, che ricorrano i presupposti cui la legge lo subordina.
Tanto precisato, il Collegio – nella fattispecie - ha riscontrato la totale assenza dei presupposti dell’ordinanza extra ordinem nel provvedimento contestato dalle ricorrenti.
Non ricorre, anzitutto, il pericolo effettivo di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868). Tale condizione – osserva il Collegio - non può ritenersi soddisfatta perché il pericolo cui fa riferimento l’ordinanza sindacale è il rischio tipico dell’attività venatoria, già preso in considerazione e disciplinato dal legislatore statale e regionale con prescrizioni puntuali a tutela della pubblica incolumità.
Quindi, l’ordinanza sindacale non è nemmeno sorretta da un’adeguata istruttoria posto che l’integrazione di tale requisito postula che il Sindaco dia conto di elementi di fatto rilevanti per un suo intervento di urgenza, non risultando sufficiente, invece, la circostanza delle numerose segnalazioni sulla presenza di gruppi di cacciatori su parte del territorio comunale.
Sulla base di tali considerazioni, il Tar ha annullato l’ordinanza sindacale, rimarcando che se pur sia ammissibile un potere di intervento del Sindaco in materia di caccia, l’organo comunale lo deve esercitare previo rigoroso apprezzamento dei presupposti applicativi, a pena di derogare all’ordine di competenze stabilito dalla legge e di sacrificare eccessivamente libertà della persona costituzionalmente tutelate.

Atipicità e residualità dell’ordinanza extra ordinem ne consentono l’applicazione generalizzata
La sentenza in commento segue l’orientamento giurisprudenziale dell’applicazione generalizzata dell’ordinanza extra ordinem. Tale ordinanza – per i caratteri di atipicità e residualità – è utilizzabile anche in ambiti del diritto dove la legislazione di settore non ha attribuito funzioni ai Comuni. In tal senso, ad esempio, si era già espressa la giurisprudenza amministrativa in materia ambientale: «l’ordinanza contingibile e urgente prevista dagli articoli 50 e 54 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, essendo espressione di un potere atipico e residuale, può essere legittimamente utilizzata anche in materia ambientale, pur a fronte di una normativa speciale che si occupa dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, a condizione che ne ricorrano i presupposti, da individuare nel pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica nell’esecuzione di un’approfondita istruttoria» (si veda Tar Lombardia, Milano, Sezione IV, 8 giugno 2010, n. 1758).
Dando seguito all’indirizzo, il Tar Valdostano ha rilevato la possibilità del Sindaco di ricorrere all’ordinanza contingibile e urgente anche per disporre prescrizioni in materia di attività venatoria.

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