Amministratori

Coronavirus/3 - Anac, differiti i termini per gli obblighi della trasparenza

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Ordine e contrordine. Nella giornata di ieri l'Anac con due comunicati ha messo in agitazione tutte le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza. Nonostante questo delicato momento in cui tutto il «sistema Italia» è chiamato ad un forte senso di responsabilità ad adottare misure urgenti e trovare soluzioni organizzative volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Autorità con la delibera n. 213/2020, ha dapprima ricordato che gli organismi indipendenti di valutazione o gli organismi con funzioni analoghe, sono tenuti a rilasciare l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista (articolo 14, comma 4, lettera g) del Dlgs 150/2009) entro i termine del 31 marzo prossimo. Con un successivo comunicato giunto in tarda serata i termini sono stati rimandati: la rilevazione andrà svolta con le informazioni al 30 giugno e la pubblicazione dell'attestazione degli Organismi di valutazione è spostata al 31 luglio.

La disposizione
L'articolo 14, comma 4, lettera g) del Dlgs 150/2009 stabilisce che l'organismo indipendente di valutazione (Oiv) o organismi con funzioni analoghe, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. L'articolo 45, comma 1, del Dlgs 33/2013 (come modificato dal Dlgs 97/2016), successivamente, attribuisce all'Anac il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza». Dunque, è l'Anac, con propria delibera, a definire i criteri e le modalità di rilevazione e di attestazione, rendendo disponibili i modelli per consentire agli Oiv e ai soggetti con analoghe funzioni di adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 14 del Dlgs 150/2009.

Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione
In analogia con quanto previsto lo scorso anno sono tenuti alla pubblicazione dell'attestazione le amministrazioni pubbliche (compresi gli ordini professionali), le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle società e agli altri enti di diritto privato partecipati, ma non in situazione di controllo. Per ognuno di loro l'Autorità ha definito specifiche griglie per la rilevazione degli obblighi di pubblicazioni.

La griglia di rilevazione
Per le pubbliche amministrazioni si chiede di attestare, mediante la compilazione dell'apposita griglia (Allegato 2.1), la pubblicazione di alcuni dati: si va dai consulenti e collaboratori, ai bandi di concorso, alle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ai servizi erogati, alle attività e procedimenti e, infine, alle informazioni ambientali.
L'Oiv, o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in «criteri di compilazione della griglia di rilevazione» (Allegato 4).
L'Oiv, come più volte precisato dall'Anac, si può avvalere nella compilazione della griglia della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pubblicazione della attestazione
L'attestazione, tenuto conto del comunicato pubblicato in tarda serata di giovedì 12 marzo 2020, va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 31 luglio 2020 e dovrà contenere la verifica dei siti dei singoli enti con le informazioni presenti al 30 giugno. Il documento dovrà contenere da quest'anno anche un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

La delibera Anac n. 213/2020

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