Amministratori

Coronavirus, agli enti in riequilibrio serve una moratoria

di Ettore Jorio

Il Coronavirus ha sino a oggi richiesto una innumerevole quantità di provvedimenti governativi, sia sotto forma legislativa (sei decreti legge, di cui uno convertito) che amministrativa (Dpcm), per contenere l'altrimenti dilagante epidemia. Alcuni di essi, come era ovvio che fosse (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell'11 marzo 2020), hanno inciso sulle scadenze fiscali in senso lato, così come quello che ha disposto (articolo 2 del Dl 9/2020) la sospensione dei tributi negli undici Comuni della già «zona rossa» (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 6 marzo).

I tributi e le tariffe dovuti agli enti locali
Tuttavia, alla conta degli innumerevoli adempimenti tributari posti a carico dei contribuenti sembrano a tutt'oggi mancare misure emergenziali finalizzate a sospendere, a questo punto in tutta Italia, quelli che rigurdano i tributi locali e le tariffe, determinanti i maggiori introiti annuali dei Comuni, Province e Città metropolitane. Una mancata previsione - che certamente sarà colmata a breve dal Governo - che se non prontamente adottata metterà, di certo, in crisi le finanze degli enti territoriali, molti dei quali già in difficoltà, tali da averli indotti - massivamente nel Sud - al ricorso alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale (articolio243 bis-quater del Tuel). Uno stato particolare che impone ai ricorrenti al predissesto alcuni importanti obblighi procedurali e di merito. Tra questi ultimi, l'assoluto rispetto del conseguimento del piano di riequilibrio pluriennale condiviso dalle competenti Sezioni regionali di controllo regionali, cui viene rimesso oltre al compito di approvazione iniziale anche quello di verificare la corretta sua esecuzione, in relazione anche agli obiettivi intermedi fissati nello strumento di pianificazione finanziaria.

L'ineludibile rispetto dei numeri, a prescindere
L'esercizio di un dovere che, stando anche alla sentenza delle Sezioni riunite n. 2/2020 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 marzo), per la Città metropolitana di Reggio Calabria, costituisce un elemento essenziale di certificazione del rispetto delle regole che disciplinano, per l'appunto, il buon esito ma anche, nel mentre, il buon andamento del predissesto. Ciò a tal punto da imporre, in caso di constatato mancato raggiungimento del riequilibrio così come degli obiettivi intermedi previsti nel piano, l'applicazione dell'articoolo 6, comma 2, del Dlgs 149/2011, con la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente interessato, gravemente sanzionata in difetto reiterato, sino ad arrivare allo scioglimento del consiglio comunale.

Occorre una «dilazione» degli obblighi promessi
L'epidemia da Coronavirus fa registrare una naturale sopravvenuta e contingente indisponibilità finanziaria di ampi ceti produttivi della popolazione. Occorrerebbe, pertanto, un intervento del Governo, da perfezionarsi con provvedimento contingibile e urgente, che concedesse una moratoria agli enti locali, che abbiano in corso una procedura di riequilibrio, nel rispetto degli obiettivi intermedi convenuti. Ciò in quanto le particolari misure contenitive stabilite, in una alla impossibilità di esercizio lavorativo della quasi totalità delle tipologie di lavoro autonomo (ma anche dipendente di quelle aziende in forte sofferenza di fatturato!), non consentono a tutti i cittadini obbligati ai versamenti dei tributi/tariffe dovuti ai loro Comuni/Città metropolitane, di ottemperare al loro dovere di pagamento, con conseguente e irrimediabile aridità della cassa dei medesimi.

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